Il D.Lgs. 180/2021 recepisce la Direttiva 2020/262 del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):
Si varia il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA) – introducendo novità e modifiche riguardanti:
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 13.02.2023, salve specifiche eccezioni.
Questo articolo è un estratto dalla Circolare del giorno 285 del 8 novembre 2022 Modifiche in materia di accise a partire dal 2023 disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del giorno di Fisco e Tasse |
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La citata lettera b) di cui sopra è stata aggiunta all’articolo 2, comma 1 del TUA ed estende l’obbligazione tributaria anche all’ipotesi di ingresso irregolare nel territorio dell’Unione.
In particolare, in caso di importazioni con ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, è tenuto al pagamento dell'accisa il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso (nuovo articolo 2, comma 4, lettera c), D.Lgs. 504/1995).
Invece, in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, è obbligato al pagamento dell'accisa:
Si ricorda che l’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo.
Immissione in consumo | 1) svincolo da un regime di sospensione 2) ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura diversa da quella consentita 3)fabbricazione, comprese la trasformazione o la lavorazione, fuori da un regime sospensivo 4) importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, al regime sospensivo |
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Si consente agli Stati membri di prevedere un regime speciale per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa che avvenga interamente all'interno del loro territorio o di concludere accordi bilaterali o multilaterali con altri Stati membri per consentire semplificazioni.
Il sistema informatizzato attualmente impiegato per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa verrà pertanto esteso alla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro al fine di esservi consegnati per scopi commerciali. Il ricorso a detto sistema informatizzato semplificherà il controllo di tali movimenti e garantirà il corretto funzionamento del mercato interno.
La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico.
Sono state introdotte, a tal fine, due nuove figure speculari:
Tali figure si affiancano a quelle già esistenti del “depositario autorizzato” e di “destinatario registrato” o “speditore registrato”.
Al fine di regolare la circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato, ricomprendendo anche le nuove figure sopra citate, il D.Lgs. 180/2021 introduce il nuovo articolo 10 nel D.Lgs. 504/1995.
Sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono trasportati nel territorio nazionale per esservi consegnati per scopi commerciali.
In tal caso i medesimi prodotti sono:
La circolazione dei prodotti di cui sopra deve aver luogo con l'e-DAS emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione.
Al predetto documento è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
La circolazione inizia nel momento in cui i prodotti lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione e si conclude nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito.
[1] art. 8-bis del TUA.
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Viene variato, infine, l’articolo 4 del TUA che regola la disciplina degli abbuoni per perdite, distruzioni e cali. In particolare, vengono specificate diverse ipotesi di perdite che possono verificarsi durante il processo di fabbricazione o di lavorazione ovvero durante la circolazione tra Stati membri.
La distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di distruggere i prodotti, non è considerata immissione in consumo.
Ai i fini della direttiva 2020/262, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
La perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall'accisa non è considerata un'immissione in consumo se l'entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. La parte della perdita parziale superiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa è considerata un'immissione in consumo.
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