Il Ministro dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 26 luglio 2022 numero 155, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2022, ha adottato il Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi di s.r.l. aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro. Si concede la possibilità alle Società a responsabilità limitata (s.r.l.) e alle s.r.l. semplificate di adottare la modalità telematica per la stipula dell’atto costitutivo che prende la forma di atto pubblico informatico e viene gestito attraverso una piattaforma telematica direttamente controllata dal Consiglio Nazionale del Notariato. Di fatto l’esclusiva presenza fisica delle parti davanti al notaio rogante, non è più richiesta.
Questo articolo è un estratto dalla Circolare del giorno 277 del 28 ottobre 2022 La costituzione telematica delle Srl disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del giorno di Fisco e Tasse |
L'articolo continua dopo la pubblicità
La struttura giuridica richiesta dal legislatore per l’utilizzo della nuova modalità di costituzione in oggetto riguarda obbligatoriamente le seguenti categorie di società:
Sono richieste altresì ulteriori due caratteristiche:
Per approfondire questo argomento segnaliamo il seguente e-book La Società a responsabilità limitata |
Il consiglio Nazionale del Notariato gestisce la piattaforma telematica attraverso la quale si ricevono gli atti costitutivi. L’utilizzo di questo strumento mette il notaio nelle condizioni di far partecipare in videoconferenza le parti verificandone sia l’identità che la validità dei certificati di firma utilizzati e l’apposizione della firma digitale stessa.
Il cittadino che si trovasse privo di firma elettronica viene dotato dalla piattaforma in questione di un certificato di firma temporaneo così da poter partecipare alla sottoscrizione dell’atto unicamente per la singola stipula.
Si noti come il notaio, con l’utilizzo di questa modalità on line, sia ugualmente nella condizione di poter percepire ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nella manifestazione della loro volontà. Qualora il notaio dovesse riscontrare dubbi a riguardo, potrà interrompere la seduta per predisporre ulteriori accertamenti e richiedere la presenza fisica delle parti per la stipula dell’atto.
Per approfondire questo argomento segnaliamo il seguente e-book La Società a responsabilità limitata |
Posto che attualmente per l’atto costitutivo di una s.r.l./s.r.l.s. non è più necessario alcuno spostamento fisico delle parti ma un collegamento da remoto in videoconferenza, gli atti costitutivi sono redatti per atto pubblico informatico.
Ciò vuol dire che il notaio predisporrà un documento informatico sottoscritto dalle parti con firma digitale. Lo stesso apporrà firma e sigillo digitalmente.
I modelli utilizzabili, redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio (CCIAA), possono essere anche modelli uniformi adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Nel caso in cui la società dovesse ricorrere ai modelli standard previsti dal MISE, potrà ottenere il dimezzamento delle spese notarili.
Per approfondire questo argomento segnaliamo il seguente e-book La Società a responsabilità limitata |
La scelta del notaio rogante per la stipula degli atti costitutivi mediante videoconferenza dipende dal luogo in cui risiedono le parti. Infatti, se queste risiedono all’estero, gli atti possono essere ricevuti da qualsiasi notaio italiano; se invece sono rappresentate da cittadini residenti in Italia è necessario rivolgersi a notai situati presso il luogo di residenza o della sede legale di almeno una delle parti intervenute.
Per approfondire questo argomento segnaliamo il seguente e-book La Società a responsabilità limitata |