Il D.M. 10.10.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25/11/2022) ha fissato, a posteriori, le percentuali di compensazione per taluni prodotti legnosi ma soltanto per l’anno 2022.
Con effetto dal 1°.1.2022 è confermato l’innalzamento dal 6% al 6,4% della percentuale di detrazione forfettaria per ciascuna delle seguenti voci indicate nella Tabella A-Parte I, allegata al D.P.R. 26.0.1972, n. 633:
L’innalzamento dell’aliquota alleggerisce il carico dell’IVA dovuta dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. 26.10.1972, fermo restando che sulle cessioni devono applicare l’aliquota del 10% sulle cessioni di “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01), come indicato al n. 98) della Tabella A-Parte Terza, e del 22% sulle altre cessioni.
Purtroppo la conferma delle percentuali di detrazione forfettaria avviene a posteriori per cui dal 1°.1.2022 i contribuenti hanno applicato quella del 6%.
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Un esempio è opportuno per verificare l’effetto della novità supponendo una cessione di 10.000 euro, importo sul quale viene conteggiata la percentuale di detrazione forfettaria:
Anno 2022 (provvisorio) | Anno 2022 (e.x. D.M. 10.10.2022) | |
Cessioni di legno completamente squadrato | ||
IVA sulle cessioni: 22% | 2.200 | 2.200 |
Detrazione forfettaria: 6% | 600 | |
Detrazione forfettaria 6,4%: | 640 | |
IVA dovuta | 1.600 | 1.560 |
Cessioni di cascami di legno | ||
IVA sulle cessioni 10% | 1.000 | 1.000 |
Detrazione forfettaria: 6% | 600 | |
Detrazione forfettaria: 6,4% | 640 | |
IVA dovuta | 400 | 360 |
Pertanto il produttore può applicare direttamente la nuova aliquota nelle liquidazioni relative ai mesi di novembre e dicembre e recupererà nella dichiarazione annuale il credito risultante per i precedenti mesi dell’anno in corso.
Se la cessione è fatta da un produttore agricolo esonerato, di cui al sesto comma dell’art. 34 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, l’obbligo di emissione della fattura deve essere osservato dall’acquirente il quale deve applicare la percentuale di compensazione forfettaria e non l’aliquota IVA ordinaria.
La percentuale suddetta, infine, deve essere applicata per i conferimenti alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai loro soci, associati o partecipanti nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione. La norma si applica anche agli enti che provvedono, per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.
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