Con avviso del giorno 18 novembre il MEF pubblica il riepilogo degli obblighi di comunicaizone a carico dei revisori e delle società di revisione.
Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.
Il MEF ricorda gli obblighi di comunicazionea a carico dei revisori degli ETS.
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Ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.):
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Si richiama l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari degli incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012.
Ai sensi di tali disposizioni: le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare,
tramite le modalità indicate dagli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti di cui agli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell'organo di controllo (ai sensi dell’articolo 30, comma 6, d. lgs. 117/2017), la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.
Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.
Attenzione al fatto che, i medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile.
Infine, si evidenzia che la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
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