Lo scorso 01.01.2022 sono entrate in vigore le nuove Linee guida AgID sul documento informatico, che hanno un impatto su tutte le fasi di vita dei documenti informatici, compresa la loro conservazione digitale a norma. Le linee guida sono, però, divenute pienamente operative lo scorso 28.09.2022, in quanto c’è stato un periodo transitorio concesso per l’adeguamento.
Vediamo cosa prevedono le regole introdotte.
Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 271 del 21 ottobre 2022 "Linee guida per la gestione dei documenti elettronici " disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse |
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La conservazione a norma dei documenti informatici è un processo indispensabile per garantire l’integrità e la disponibilità dei documenti informatici nel corso del tempo, soprattutto per quei documenti la cui conservazione è obbligatoria per legge.
Ecco perché è utile comprendere a fondo come effettuare la conservazione di documenti fiscali o la conservazione di contratti e di altri documenti di particolare rilevanza per le aziende, anche alla luce delle ultime novità normative.
A tale fine AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ha emanato le “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” in conformità alle indicazioni dell’art. 71 “Regole tecniche” del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). Le “Linee guida” hanno il duplice scopo di:
Le “Linee guida” sono
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Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti modalità:
a) | creazione tramite l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità |
b) | acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico |
c) | memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente |
d) | generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica |
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Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera a), l’immodificabilità e l’integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera b) l’immodificabilità ed integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni mediante:
Nel caso di documento informatico formato secondo le sopracitate lettere c) e d) le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:
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La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o, nel caso di esigenze di dematerializzazione massiva di documenti analogici, attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
Un duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto se è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi (ad esempio, effettuando una copia da un PC ad una pen-drive di un documento nel medesimo formato).
La copia di un documento informatico è un documento il cui contenuto è il medesimo dell’originale, ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto, come quando si trasforma un documento con estensione “.doc” in un documento “.pdf”. L’estratto di un documento informatico è una parte del documento con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto.
Tali documenti hanno lo stesso valore probatorio dell’originale da cui hanno origine se la stessa conformità non viene espressamente disconosciuta. In particolare, la validità del documento informatico per le copie e/o estratti di documenti informatici è consentita mediante uno dei due metodi:
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