I Giudici della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 6391 del 28 febbraio 2022 hanno chiarito la valenza probatoria del verbale di contraddittorio nell’ambito dell’accertamento con adesione.
Tuttavia, prima di procedere ad una disamina della fattispecie sottoposto allo scrutinio da parte della Corte di legittimità è necessario ricordare in cosa consista l’accertamento con adesione.
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L’accertamento con adesione, come noto, è uno strumento deflattivo del contenzioso previsto e disciplinato dall’art. 1 co. 1 del D.Lgs. n. 218/97 che prevede quanto segue:
“l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente”
L’accertamento con adesione, a tal riguardo, sin dalla sua istituzione viene utilizzato per consentire il contraddittorio tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Contribuente, tant’è che nel momento in cui si raggiunge l’accordo tra le parti è prevista addirittura una riduzione delle sanzioni che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.
Tale strumento, da più parti criticato, costituisce uno dei maggiori strumenti di deflazione del contenzioso, basti pensare ai diversi personaggi, più o meno noti, che hanno fatto ricorso ad esso.
Uno tra i tanti vi è il famoso motociclista conosciuto in tutto il modo “Valentino Rossi” che a dire della stampa aveva evaso il fisco per 25 milioni di euro, dovuti per gli anni 2000-2004.
Per tali motivi, avrebbe ricevuto un accertamento da circa 112 milioni di euro, comprensivo di sanzioni e interessi, dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in base al quale risultava tra il 2000 e il 2004 un imponibile non dichiarato di 60 milioni.
Per non tirarla per le lunghe sull’aspetto di minore importanza di tale articolo, in seguito al contraddittorio tra l’Amministrazione Finanziaria e Valentino Rossi avrebbe versato nelle casse dell'erario circa 19 milioni di euro per gli anni 2001-2004.
Dunque, tale storia di cronaca mostra ancora una volta come l’Accertamento con adesione, sebbene fortemente criticato, rappresenti un mezzo di deflazione efficiente e dagli ottimi risultati sia per l’Erario ma anche e soprattutto per il Contribuente che si vede ridurre notevolmente le sanzioni in caso di raggiungimento di un accordo.
Tale tipo di strumento è altresì applicabile nei confronti di qualsiasi contribuente e per ogni tipologia di reddito, salvo per quanto concerne gli atti di irrogazione delle sanzioni.
Inoltre, nel caso in cui l’accertamento rilevi anche ai fini dell’IVA, l’imposta è liquidata applicando al maggior imponibile l’aliquota media IVA.
Tuttavia, in tal ultimo caso, ove vi sia una maggiore analiticità dell’accertamento, allora si potrà applicare l’aliquota iva specificatamente prevista per il tipo di operazione.
Ciò rappresentato in merito alla funzione e all’ambito applicativo dell’accertamento con adesione, occorre esaminare il suo relativo procedimento, il cui funzionamento è collegato alla fattispecie disaminata dalla Corte Cassazione in commento.
A tal riguardo, l’accertamento con adesione, come noto, può iniziare o su invito dell’Amministrazione Finanziaria o su istanza del medesimo contribuente quando via siano stati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero quando gli venga notificato un atto di accertamento.
A seguito della presentazione dell’istanza quindi si procede ad instaurare il contraddittorio tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Contribuente che può concludersi o con:
1. un luogo a procedere quando non vi siano i presupposti per procedere ad un accertamento;
2. un atto di adesione, se si raggiunge l’accordo tra le parti;
3. un atto di accertamento, nel caso in cui non si raggiunga l’accordo con il contribuente.
Tuttavia, sebbene vi sia la sottoscrizione dell’accordo, ai sensi del D.Lgs. n. 218/97, l’accertamento con adesione si perfeziona solo con il pagamento entro 20 gg. della totalità delle somme dovute e/o della prima rata nel caso sia stata richiesta la loro rateizzazione.
Quest’ultimo punto è stato oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione che come sarà di seguito rappresentato ha ritenuto elemento in virtù del quale rigettare il ricorso proposto da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Come appena rappresentato, la fattispecie disaminata da parte dell’Amministrazione Finanziaria riguarda l’ipotesi in cui l’accertamento con adesione non si perfezioni e se esso possa costituire fonte di prova nel processo tributario.
A tal riguardo, l’Amministrazione Finanziaria aveva proposto ben quattro motivi di cui il primo incentrato sul concetto di presunzione legale ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione e gli altri tre basati sull’assunto che in caso di mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione il verbale sottoscritto non assume rilevanza di prova.
In particolare, quanto al secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli dal 5 al 9 del D.lgs n.218/1997, per aver la Commissione regionale attribuito rilevanza al verbale di contraddittorio reso in seno al procedimento di accertamento con adesione, benchè quest'ultimo non si fosse perfezionato, sostenendo che tale verbale è privo rilevanza al di fuori del procedimento nell'ambito del quale era stato sottoscritto.
E ancora, con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per aver la sentenza attribuito rilevanza al verbale sottoscritto in seno al procedimento di accertamento per adesione, benchè non seguito da alcuna definizione accettata dal contribuente.
In ultimo, con il quarto motivo l’Amministrazione Finanziaria ha lamentato l'omessa motivazione su un punto decisivo e controverso del giudizio, individuato nel mancato perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione per mancata accettazione da parte del contribuente.
I tre punti sono stati esaminati congiuntamente da parte della Corte di Cassazione ritenendoli in parte infondati ed in parte inammissibili.
In particolare, la Corte di Cassazione ha enucleato il principio di diritto secondo cui il verbale redatto nell'ambito del procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall'Amministrazione finanziaria, sia dal contribuente, costituisce un documento probatorio utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento, in quanto tale circostanza non fa venir meno la valenza dell'atto quale documento e la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutarne la rilevanza e attendibilità delle circostanze ivi rappresentate.
Alla luce di tanto, secondo la Corte di Cassazione, la Commissione regionale, nel trarre dal verbale de quo elementi utili ai fini della valutazione della fondatezza dell'allegazione del contribuente in ordine alla giustificazione di alcune delle movimentazioni in contestazione, non è incorsa nella prospettata violazione di legge, avendo esercitato il suo potere-dovere di valutare una prova secondo il suo prudente apprezzamento.
Quindi, la Cassazione ha concluso ritenendo inammissibili gli ulteriori motivi, per difetto di rilevanza, in quanto muovono dall'erroneo presupposto della inutilizzabilità nel giudizio tributario del verbale redatto in seno al procedimento di accertamento per adesione a causa del mancato perfezionamento dello stesso.
A cura dell’Avv. Giovanni Di Domenico, avvocato tributarista e civilista di Milano, componente Professionisti del Diritto.