Con la pubblicazione del “decreto correttivo” – Decreto legislativo 05 ottobre 2022 n. 163 avvenuta lo scorso 2 novembre la Riforma dello sport è ormai definitiva e entrerà in vigore come noto a gennaio 2023. Si dovranno attendere per molti aspetti anche alcuni decreti attuativi per l'operatività.
Il decreto correttivo è intervenuto pesantemente sul d.lgs. 36 2022,soprattutto in materia di lavoro sportivo dilettantistico e di disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici.
Vediamo in sintesi le principali novità:
• i collaboratori potranno assumere solo due ruoli alternativi :
• Il lavoratore sportivo potrà essere atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, collaboratorie tecnico amministrativo oltre a figure che gli enti affilianti procederanno ad individuare con specifiche delibere e il suo lavoro potrà avere natura subordinata, autonoma o di co.co.co.
• A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Obbligatorio anche l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ( TU 81 2008)
• Non esisteranno più gli sportivi professionisti e i dilettanti, ma continuano ad esistere :
• Nel settore professionistico il rapporto di lavoro ordinario sarà quello subordinato , tranne nel caso di prestazioni per singola manifestazione sportiva
• Nel settore dilettantistico, le prestazioni possono essere nella forma di co.co.co.” con durata delle prestazioni non superiore le 18 ore settimanali (gare escluse) , purché in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.
• Per entrambi nell’ottica della formazione sarà possibile stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.
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La disciplina fiscale e contributiva per le ASD verso i propri lavoratori è diversa per le tre fasce economiche annue seguenti
Per permettere al datore di lavoro di conoscere il trattamento applicabile il lavoratore dovra per legge rilasciare una autocertificazione dichiarando l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare.
Questo il regime impositivo fiscale e contributivo:
COMPENSI | TRATTAMENTO FISCALE | TRATTAMENTO PREVIDENZIALE |
| nessuna imposta | nessun contributo |
compensi compresi tra 5.000,00 e 15.000,00 euro | nessuna imposta | contribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027) |
compensi di entità superiore ai 15.000,00 euro | aliquote ordinarie, solo sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione | contribuzione ordinaria (al 50% fino al 2027) |
ATTENZIONE I premi per le competizioni sportive non vanno dichiarati e scontano solo una ritenuta alla fonte del 20%
Secondo i dati a disposizione di Sport &Salute e dell’Agenzia delle Entrate, queste franchigie dovrebbe assicurare un’invarianza di costi, rispetto ad oggi , per circa l’82% dei soggetti che percepiscono.
Maggiori dettagli nel nuovissimo ebook Riforma dello Sport 2022 dopo l'approvazione del decreto correttivo" a cura di Fiscosport PDF 209 pagg. |
Per semplificare gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro, pesante in particolare per le piccole realtà dilettantistiche, si prevede una digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo e alla loro gestione , attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che:
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