Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 370046 del 29.09.2022 ha approvato i termini e le modalità della facoltà di revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 264 del 14 ottobre 2022 "Revoca Rivalutazione: istruzioni" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse |
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L’art. 110 del “Decreto Agosto 2020”[1] aveva previsto l’opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni, consentendo:
di effettuare l’operazione a costo zero | ottenendo una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile |
di pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota al 3%[2] | acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. Questi venivano, inoltre, riconosciuti ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione era stata eseguita |
La “Legge di bilancio 2022”[3] ha poi apportato alcune modifiche a tale disciplina prevedendo:
l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo come rideterminato, in quote costanti per il rimanente periodo di ammortamento, in cinquantesimi;
al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata per il riallineamento.
Il legislatore, per definire le modalità e i termini per l’esercizio della facoltà di revoca, ha rinviato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato il 29.09.2022 con il numero 370046
[1] D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020.
I soggetti che – indipendentemente dal versamento delle imposte sostitutive – alla data del 29.09.2022[1] hanno comunque perfezionato l’opzione per i regimi di rivalutazione, riallineamento e affrancamento, possono scegliere di revocare uno o più dei regimi.
La revoca dei regimi è esercitata:
in caso di conferimento esclusivamente dal dante causa di operazioni di conferimento d’azienda.
[1] data di pubblicazione del provvedimento in esame.
[2] di cui all’art. 172 del TUIR.
[3] ai sensi dell’art. 173, comma 12 del TUIR.
La revoca del regime della rivalutazione e del regime del riallineamento in commento ha ad oggetto le singole attività a scelta dei soggetti, i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’art. 110 del “Decreto Agosto 2020”.
La revoca deve essere esercitata per l’intero importo rivalutato o riallineato delle singole attività per il quale è stata esercitata la relativa opzione.
La revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento rendono fin dall’origine prive di effetti l’adesione al regime della rivalutazione e l’adesione al regime del riallineamento in relazione alle singole attività per le quali la revoca è esercitata, e in relazione al vincolo in sospensione d’imposta sulle riserve del patrimonio netto.
Le singole attività assumono quindi, ai fini:
il costo fiscalmente riconosciuto che avevano anteriormente all’adesione al regime della rivalutazione e al regime del riallineamento.
In relazione al periodo d’imposta in cui esercita la revoca, il soggetto interessato deve effettuare, nella dichiarazione integrativa ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le apposite variazioni in aumento relative ai maggiori ammortamenti determinati sui valori attribuiti alle singole attività in sede di rivalutazione o di riallineamento, in relazione ai quali la revoca è esercitata, eventualmente già dedotti e non più spettanti per effetto della revoca stessa.