Speciale Pubblicato il 07/11/2022

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Art Bonus: il requisito della pubblica appartenenza

di Moroni Avv. Francesca

Le Entrate chiariscono quando ricorre il requisito della appartenenza pubblica per l'erogazione dell'art bonus



Con risposta a interpello n. 546 del 4 novembre 2022, le Entrate forniscono chiarimenti in merito al soddisfacimento dei requisiti dell’appartenenza pubblica ai fini della fruibilità del credito di imposta Art-Bonus (articolo 1, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014).

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Art bonus: il requisito dell’appartenenza pubblica

Tale credito d'imposta, come noto, viene riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo; viene altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro, tra l’altro per sostegno

Con riferimento specifico al requisito della "appartenenza pubblica" degli istituti e dei luoghi della cultura, con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il requisito si sostanzia quando ad esempio l'istituto: 

Pertanto, in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione - abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.

Art bonus: il caso della concessione di spazio pubblico del Comune

Nel caso di specie la Fondazione istante, senza scopo di lucro, è stata costituita con lo scopo “conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ideale, materiale ed immateriale e di tutte le altre manifestazioni che esprimono e promuovono il design italiano”.

Tra le altre sue attività l’ente si occupa di “conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ideale e materiale costituito da una Collezione Storica”. 

Al riguardo, infatti, si chiede se la Collezione sia qualificabile tra i "beni culturali pubblici".

Le Entrate, sul punto, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, sottolineano che è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura. 

Quest'ultimo, ha dunque affermato che considerato che la Collezione, costituita da una universalità di oggetti vincitori di Premi dal 1954 ad oggi e da altri oggetti che hanno ottenuto la menzione d'onore, è di proprietà della Fondazione, «in virtù della natura privata della collezione (di proprietà della Fondazione), pur essendo stata dichiarata di eccezionale interesse artistico e storico, non costituisce un bene culturale pubblico».

Tale “Collezione” trova collocazione presso un “Museo”, edificio storico di proprietà del Comune, il cui uso delle strutture e degli spazi sono stati concessi alla Fondazione istante mediante contratto di comodato temporaneo non esclusivo.

La Fondazione chiede dunque se tale "Museo" possa essere inserito nell'elenco degli "istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica" ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Al riguardo, si fa presente che, la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017 ha interpretato il requisito dell'appartenenza pubblica in chiave sostanziale, ritenendolo integrato non solo dalla formale appartenenza allo Stato e agli enti pubblici territoriali, ma anche dal ricorrere di altre caratteristiche, come sopra individuate.

Nel caso in esame, si ritiene quindi che la sola concessione di uno spazio pubblico da parte del Comune non consenta di integrare il requisito dell'appartenenza pubblica in mancanza di menzionati indici di pubblicità, tra cui in particolare la governance pubblica dell'ente destinatario delle erogazioni liberali e la gestione di una collezione di proprietà pubblica. 

Sulla base del citato parere, si ritiene che non siano ammissibili al beneficio dell’Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione istante.


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello n 546 del 4 novembre 2022

TAG: Terzo Settore e non profit