il c.d. Decreto Aiuti-ter ha introdotto, quale misura a sostegno dei lavoratori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, da parte dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se corrisposta a dicembre 2022).
L’indennità è riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro in busta paga, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore in cui attesti la non titolarità di trattamenti pensionistici o la non appartenenza a nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza.
L’indennità di 150 euro non costituisce un costo per il datore di lavoro in quanto verrà conguagliata nell’F.24 dello stesso mese di novembre 2022.
Di seguito si fornisce un riepilogo delle istruzioni per i datori di lavoro, una informativa per i dipendenti e il fac-simile della dichiarazione da consegnare ai lavoratorii da farsi restituire con congruo anticipo per permettere l'elaborazione dei cedolini paga.
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L’art. 18, comma 1, del D.L. n. 144/2022 c.d. Decreto Aiuti-ter, introduce, quale misura a sostegno dei consumatori, un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022, anche se erogata a dicembre 2022.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum di 150 euro, il rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, deve risultare in essere nel mese di novembre 2022.
Beneficiari dell’indennità una tantum di 150 euro sono i lavoratori dipendenti titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a condizione che:
Il bonus di 150 euro è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore, di cui si allega fac-simile, in cui attesti:
• di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
• di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza. (vedi il facsimile all'ultimo paragrafo)
I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità una tantum di 150 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti purché:
L’indennità di 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e dovranno presentare la dichiarazione in oggetto al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano riconosciuto la predetta indennità di 150 euro, l’INPS provvederà al recupero di quanto corrisposto in più per il tramite dei datori di lavoro interessati.
L’indennità spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto part-time, inoltre:
• non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
• non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni.
Il riconoscimento del bonus da parte dei datori di lavoro genererà un credito che gli stessi potranno compensare in sede di denuncia contributiva nello stesso mese di novembre 2022.
L’erogazione dei 150 euro, per il tramite dei datori di lavoro, è esclusa :
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INFORMATIVA PER I LAVORATORI
INDENNITA’ UNA TANTUM €. 150,00
Il DL 144/2022 – c.d. decreto “AIUTI-TER” – ha previsto una indennità una-tantum di €. 150,00= per i lavoratori dipendenti, da erogarsi con gli stipendi in liquidazione nel mese di NOVEMBRE 2022.
Il lavoratore beneficiario deve rispondere alle seguenti condizioni:
1. sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022;
2. retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali non superiore a €. 1.538,00;
3. NON deve essere titolare di un trattamento pensionistico, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
4. NON deve essere componente di nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza;
5. ai lavoratori part-time o assunti nel corso del mese di novembre 2022, l’indennità spetta per intero, una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro;
6. l’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
7. l’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
8. il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni indicate ai punti 1 (pensione) e 2 (RdC) attraverso l’allegata dichiarazione, da restituire alla scrivente, opportunamente compilata e sottoscritta, entro e non oltre il 18/11 p.v.; in mancanza, l’indennità NON sarà erogata.
INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI (150 euro) SCARICA QUI IL DOCUMENTO IN FORMATO WORD
(articolo 18, comma 1, del DL 23/09/2022, n. 144)
Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19, commi 1 e 16, del DL 23 settembre 2022, n.144
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________ Nome __________________________
C.F.: ____________________________ nato/a a __________________ ___ prov. _____
il ¬___________________ cittadinanza________________________________________________
residente in __________________________________________________________ prov. _____
via _________________________________________________ N°__________
tel/cell _________________________________ e-mail ___________________________________
con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 144/2022
DICHIARA
□ di NON essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 01/10/2022;
□ che il proprio nucleo familiare NON è destinatario del reddito di cittadinanza (Legge 28/03/2019 n. 26);
□ di rendere la presente dichiarazione al SOLO datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità, in quanto consapevole che l’indennità spetta una sola volta;
□ che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la propria responsabilità, rispondono a verità;
□ di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l’indennità non spettante sarà recuperata.
In fede.
data _____________
DICHIARANTE
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