Speciale Pubblicato il 27/10/2022

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Credito d'imposta art bonus: negato ad un ETS, vediamo il perché

di Dott.ssa Vincenza Circosta

Chiarimenti delle Entrate sul perimetro applicativo dell'Art bonus: a chi spetta e le condizioni per averlo



L’Italia tra le sue tante ricchezze può vantare un ricco patrimonio culturale che merita di essere tutelato e sponsorizzato nel mondo sempre di più.

La Convenzione europea del paesaggio ma anche la nostra stessa Costituzione hanno a cuore i beni comuni fondativi dell’identità italiana. 

Ha una melodica lettura l’art.9 della Costituzione che, ponendo tra i principi fondamentali l’attenzione alla tutela del patrimonio storico e artistico, recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione”.

Per patrimonio culturale non intendiamo solo piazze e fontane, musei e palazzi storici. 

A questo breve elenco esemplificativo si aggiungono intere aree archeologiche e Parchi Nazionali di grande fascino e bellezza.

Nonostante cotanta ricchezza, non vi è ancora la giusta propensione agli investimenti a livello nazionale, risultando, l’Italia, sempre tra gli ultimi per la percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura (1,4% contro una media europea del 2,1%).

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Perché ART BONUS

Per i motivi descritti interviene la legge introducendo un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. 

Si fa riferimento all'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i.

Applicando l’Art Bonus non si applicano le attuali disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche. 

Ciò per evitare duplicazioni di benefici fiscali nell’ambito della cultura e dello spettacolo. 

La disciplina del TUIR sarà tuttavia in vigore per le fattispecie non contemplate dall’articolo 1 del D.L. n. 83/2014, si fa riferimento, ad esempio, alle erogazioni per l’acquisto di beni culturali.

Lo scopo è il sostegno della cultura incentivando le erogazioni liberali in denaro permettendo al “mecenate”, che sia persona fisica o giuridica, (dal 2014 ad oggi sono ben 29.625) di godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a partire dal 2014.

Tale credito d'imposta è riconosciuto:

Affinché sia riconosciuto l’Art bonus, le erogazioni liberali, come specificato dal Paragrafo 6 Circolare del 31/07/2014 dell'AE n. 24 E, devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n.526

Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica

Sono quindi esclusi dall'Art bonus, credito di imposta agevolato, le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 

In tali ipotesi restano applicabili le disposizioni già previste dal TUIR. 

Con la Risposta a interpello n.526 del 26 ottobre 2022, nello specifico l’Agenzia delle Entrate, nega ad una Fondazione ente del Terzo settore (Ets) la possibilità di fruire del credito di imposta Art Bonus. 

Nello specifico, l’istante, riferisce di aver acquistato una cava dismessa per costruire un teatro per attività di spettacolo dal vivo. Non basta quindi che la Fondazione ente del Terzo settore operi senza scopo di lucro e che svolga esclusivamente attività di spettacolo, ma contemporaneamente, per aversi Art Bonus, è necessario che l’ente destinatario dell’erogazione liberale abbia anche natura pubblica

Quando l’erogazione liberale è a sostegno della cultura?

Si precisa che, richiamando l’articolo 1, co.1-2 del D.L. n. 83/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2014 e s.m.i., il credito di imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro e per i seguenti scopi:

Nuove prospettive per gli Ets

Gli Enti del Terzo settore godono di altrettante possibilità per accedere a finanziamenti valorizzanti il patrimonio pubblico.

Introdotto dall’art. 81 del Codice del Terzo settore, il social bonus è infatti un credito d’imposta a favore di Ets che abbiano presentato al ministero del Lavoro progetti per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni (mobili e immobili) confiscati alla criminalità organizzata.


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello n 526 del 26 ottobre 2022

TAG: Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese Terzo Settore e non profit