La Legge 122/2022, di conversione del D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ha modificato l’art. 25-novies del D.Lgs 14/2019 (c.d. “Codice crisi d’impresa”) riguardante il segnale di crisi, rappresentato dall’esposizione debitoria nei confronti di “creditori pubblici qualificati”, prevedendo nuovi parametri della consistenza del debito IVA che fa “scattare” la segnalazione al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché il termine entro la quale la stessa è effettuata.
Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 250 del 27 settembre 2022 Modificati i parametri per la segnalazione della crisi disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse |
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Come noto, il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”[1] (c.d. “CII”) è entrato in vigore, dopo una serie di differimenti, il 15.07.2022.
Gli obiettivi della disciplina sulla ristrutturazione e l’insolvenza:
assumono la “risanabilità dell’impresa” quale valore giuridico, da preservare attraverso la previsione di procedure di ristrutturazione efficienti volte a favorire la continuità aziendale.
[1] di cui al D.Lgs 14/2019.
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Il “CII” è stato oggetto di profonda rivisitazione da parte del D.Lgs 82/2022, il quale ha previsto il superamento del previgente “sistema di allerta” fondato sull’utilizzo di particolari Indici e Indicatori (tra cui quelli elaborati dal CNDCEC) e la sostituzione della procedura di composizione assistita con la procedura di composizione negoziata della crisi[1] e contestuale soppressione dell’OCRI.
Anche gli strumenti da utilizzare per la rilevazione tempestiva della crisi sono stati oggetto di profonda rivisitazione a partire dal 2021. In particolare, l’articolo 3 del “CII” prevede che le imprese debbano dotarsi di un adeguato assetto organizzativo e amministrativo-contabile il quale permetta di intercettare tempestivamente i c.d. “segnali di allarme” della crisi d’impresa, ove questi si profilino, e di procedere alle verifiche della “sostenibilità dei debiti” e delle “prospettive di continuità aziendale” per i 12 mesi successivi.
In caso di esito negativo, vanno attivate le procedure per la verifica della “ragionevole perseguibilità del risanamento”[2].
Si tratta del c.d. “test pratico” e della cd. “lista di controllo particolareggiato”.
[1] già prevista dal D.L. n. 118/2021.
[2] di cui all'art. 13, comma 2 del CII.
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Al fine di favorire l'emersione tempestiva della crisi, l'art. 3 del D.Lgs 14/2019 prevede alcuni obblighi in capo all'imprenditore, così differenziati:
Imprenditore individuale | Deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte |
Imprenditore collettivo (società di capitali/di persone) | Deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. Come sopraesposto deve:
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Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi 3 e 4 del citato art. 3, introdotti dal D.Lgs 83/2022, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, le predette misure/assetti devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore.
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