Non su tutti i prodotti agricoli si applica l’aliquota IVA del 4% (n. 5) della Parte II della Tabella A, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 636).
A proposito delle zucche è necessario considerare la possibilità di applicare l’aliquota del 10% se esse hanno uno scopo ornamentale essendo “parti di piante destinate ad ornamento” (n. 209 della Parte III).
Su questo dubbio interpretativo la risposta ad interpello 21.10.202, n. 523, affronta la problematica specifica relativa alle c.d. “zucche di Halloween” e, in generale, delle “zucche ornamentali, in molti casi non commestibili a causa della loro consistenza dura e del sapore amaro, se non addirittura della loro tossicità”.
L’istante ha evidenziato che “la classificazione botanica delle zucche sia sfuggente e, soprattutto, non riscontrabile dalla documentazione che ne accompagna il commercio”.
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Secondo l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM), appositamente interpellata:
Sempre secondo l’ADM, le due varietà possono essere classificate al capitolo 07 della Tariffa doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci”, alla sottovoce 070993 “Altri ortaggi, freschi o refrigerati”, - altri; … “Zucche e zucchine (Cucurbita spp)”.
Il capitolo comprende i vegetali previsti nella nota 2 allo stato fresco, refrigerato, congelato (non cotti o cotti in acqua o al vapore) oppure conservati provvisoriamente o anche seccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati), comprese le zucche e le zucchine (Cucurbita spp).
Inoltre, nel Capitolo & “Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale” non sono compresi i prodotti indicati nel Capitolo 7.
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Secondo l’Agenzia delle entrate, si applica:
a) l’aliquota del 4% (n. 5) della Parte II della Tabella A) sulle cessioni di zucche commestibili “benché utilizzabili anche per scopi ornamentali”, quale è l’oggetto dell’intervento dell’ADM;
b ) l’aliquota del 22% sulle cessioni di altre zucche ornamentali, non commestibili o addirittura tossiche.
L’aliquota del 10% è esclusa poiché le zucche, essendo il frutto della piante, non possono essere incluse nel n. 20 della Parte III della Tabella A.
Il pronunciamento esplica i suoi effetti immediati anche sulla detrazione dell’imposta da parte del produttore agricolo poiché sulle cessioni di zucche e zucchine commestibili si applica la percentuale di detrazione forfettaria del 4%, anche se la cessione può essere fatta ad un soggetto che le destina a scopi ornamentali (n. 15) della Parte I della Tabella A).
Invece, la detrazione è esclusa per le cessioni di zucche ornamentali non commestibili o tossiche, “elemento risultante da apposita certificazione".
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