Con la Circolare n. 33/2022 pubblicata il 28 settembre 2022 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli informa che è disponibile la nuova versione 1.29 del sistema Customs Decisions (CDS) che introduce nuove funzionalità e aggiorna alcune fra quelle già esistenti, per garantire agli operatori economici ed il personale doganale un migliore utilizzo del sistema.
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Tra le principali modifiche del sistema si segnala per le autorizzazioni
la possibilità di inserire un’istanza con effetto retroattivo che non può essere superiore ad un anno per le nuove autorizzazioni e, non superiore a tre anni, per le autorizzazioni da rinnovare.
Rispetto alla precedente versione in cui era possibile per l’operatore economico attivare la funzione di ricezione di una e-mail (indicando un solo indirizzo e-mail) ogniqualvolta veniva ricevuta una notifica sul TP, con l’aggiornamento in esame, invece, è possibile impostare le preferenze per la ricezione delle e-mail di notifica anche per gli impiegati dell’operatore economico o del rappresentante doganale (in possesso del ruolo “CUST_ADMINISTRATIVE” o “CUST_EXECUTIVE”).
Con riferimento alle autorizzazioni ACE (Destinatario autorizzato per il transito unionale), ACR (Speditore autorizzato per il transito unionale), ACT (Destinatario autorizzato per il regime TIR) e SSE (Utilizzo di sigilli di un modello particolare) si precisa che sono valide esclusivamente nello Stato Membro che le ha emesse.
Pertanto, con riferimento alla compilazione delle suddette istanze e delle autorizzazioni il campo “Identificazione della validità geografica nell’Unione” / “Geographical Validity Union Identification” deve essere impostato al valore “3 - Domanda o autorizzazione limitata ad uno Stato membro” / “3 - Application or authorisation limited to one Member State”.
La circolare in commento precisa che con riguardo all’autorizzazione di CGU (garanzia globale) da utilizzare per il regime di transito e, poiché tale regime coinvolge tutti i Paesi dell’Unione Europea, dovrà essere validata in tutti gli Stati Membri.
Con riferimento all’ipotesi appena sopra rappresentata il campo “Identificazione della validità geografica nell’Unione” / “Geographical Validity Union Identification” deve essere impostato al valore “1 - Domanda o autorizzazione valida in tutti gli Stati membri” / “1 - Application or authorisation valid in all Member States”.
Per le autorizzazioni IPO e EUS il sistema consente l’accettazione dell’istanza anche nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione. In tal caso, il richiedente presenta domanda nel luogo di prima trasformazione delle merci o nel luogo di primo utilizzo delle merci.
Per l’autorizzazione TEA il sistema consente l’accettazione indipendentemente dal luogo di stabilimento nell’UE del richiedente; Per l’autorizzazione DPO (Dilazione del pagamento), il sistema consente l’accettazione dell’istanza anche nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
In entrambi i casi la condizione “Il richiedente presenta domanda nel luogo di primo utilizzo delle merci”/“Applicant Applies Where Goods Are to Be Used First” deve essere sempre verificata “manualmente” dall’autorità doganale.
La circolare inoltre precisa che il nuovo sistema aggiornato permette di visualizzare le diverse versioni dell’autorizzazione o delle bozze di autorizzazione (ad es. richiesta di rettifica ricevuta dall’operatore economico, bozza di autorizzazione predisposta dall’ufficio doganale competente …) con un identificatore del tipo “<VersioneAutorizzazione>-<VersioneBozza>-<DataRegistrazione>-<Contesto>”.
Infine, le Dogane informano che il sistema presenta un’interfaccia grafica rinnovata oltre a dare la possibilità all’operatore economico di personalizzare il proprio “tavolo di lavoro” .