Aumento della detassazione fiscale e contributiva da 600 euro a 3000 euro. A prevederlo è l'art. 3 del D.L. 18/11/2022 n.176 pubblicato in GU n.270 dello stesso giorno e in vigore dal 19-11-2022, con misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette.
Il decreto Aiuti-Bis, convertito il 21 settembre scorso nella legge n. 142, aveva già modificato il limite di detassazione fiscale e contributivo dei fringe benefit a favore dei lavoratori dipendenti, innalzando la soglia a 600,00 euro.
Sul trattamento dei fringe benefits aziendali vedi anche Tabelle ACI 2023 aggiornate
La norma, inoltre, stabilisce che rientrano nell’agevolazione anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il beneficio dei 600,00 euro ora innalzato a 3000 dal decreto Aiuti Quater è valido a partire dal 10 agosto 2022, data di entrata in vigore del dereto legge Auti-Bis, per tutto il periodo d’imposta 2022, quindi fino al 31 dicembre 2022 e può essere cumulato col “bonus benzina”.
Il datore di lavoro potrà, pertanto, riconoscere ad ogni singolo dipendente una soglia di esenzione di 3.200,00 euro, di cui
Va sottolineato che in entrambi i casi si tratta di "liberalità", quindi il datore di lavoro non ha nessun obbligo di corrispondere né il “bonus bollette”, né il “bonus benzina”.
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Di seguito vediamo in dettaglio la norma e i dubbi applicativi (parzialmente sanati con la pubblicazione della Circolare 35/2022 del 4 novembre)
AGGIORNAMENTO 27.12.2022
Il 22 dicembre l'INPS ha pubblicato nel messaggio 4616 le istruzioni operative per i conguagli contributivi 2022 e la compilazione Uniemens QUI i dettagli
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Il 21 settembre 2022 è stato convertito nella Legge n. 142 il D.L. n. 115/2022 c.d. Decreto Aiuti-bis, che ha introdotto alcuni interventi a sostegno dei lavoratori per sopperire ai disagi causati dalla crisi.
Fra queste misure, l’articolo 12 prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e dalla base imponibile contributiva:
entro il limite complessivo di euro 600,00 elevato a 3.000 dal decreto Aiuti Quater, solo per il periodo d’imposta dell’anno 2022.
Si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato).
All’interno dei beni/servizi ceduti si includono, oltre ai beni in natura (es. il tradizionale “pacco di natale”) anche:
tenendo conto di tutti i redditi percepiti dal lavoratore, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta.
La norma inoltre, contrariamente a quanto previsto per la cessione di beni e servizi prestati a favore dei lavoratori che non consente monetizzazione, prevede invece il rimborso delle spese sostenute direttamente dai lavoratori per le utenze di acqua, luce e gas.
L’esclusione dalla base imponibile fiscale e previdenziale è applicabile a condizione che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità agevolative previste dalla legge.
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Per quanto riguarda le utenze, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento o il rimborso può riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Il datore di lavoro dovrà acquisire:
L’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti e i percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente: collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, tirocinanti.
Qualora in sede di conguaglio annuale dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati è superiore alle soglie (€ 3.000 e € 200), il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione e a contributi l’importo corrisposto nella sua interezza.
L’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è corrisposta ad un solo dipendente non essendo previsto l’obbligo di erogazione a favore di tutti i lavoratori o di categorie omogenee di lavoratori.
Da ultimo, preme ricordare che alla nuova esenzione si affianca quanto già disposto dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) il quale prevede la possibilità per i datori di lavoro, solo per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a euro 200,00 per lavoratore (ns. circ. n. 3/2022).
Si potrà, quindi, riconoscere a ogni singolo lavoratore un valore complessivo di benefit di 3.200,00 euro di cui 200,00 euro per buoni benzina (Decreto Ucraina) e 3.000,00 euro (Decreto Aiuti-bis-e quater) per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi ulteriori buoni benzina) e comprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze.
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In un intervento alla tv dei Consulenti del lavoro il direttore generale vicario INPS Pone, ha annunciato che a breve verrà emanata una circolare sulla possibile regolarizzazione d'ufficio dei flussi contributivi .Si tratterebbe di una procedura automatizzata per il recupero dei contributi versati dai datori di lavoro per il 2022 sulla base dei limiti precedenti e non piu dovuti, quindi da conguagliare.
La procedura potrebbe però avere tempi lunghi, per questo è prevista come opzionale, in affiancamento a quella ordinaria.
Verrebbe richiesto ai datori di lavoro solo di segnalare tramite il cassetto previdenziale l'importo corrisposto a titolo di fringe benefit nella singola mensilità, indicando un oggetto specifico “fringe benefit fino a 3mila euro”.