L'art. 69 delle disp. att. del Codice Civile prevede in linea generale, che i valori espressi nelle tabelle millesimali possono essere rettificati e modificati dall'assemblea all'unanimità.
Tuttavia a parte questa regola generale (inesistente nel testo previgente), l’art. 69 disp. att. c.c. prevede però che tali tabelle possono essere modificate anche nell'interesse di un solo condomino e con un numero di voti che rappresenti la maggioranza prevista dall'art. 1136, 2 comma c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
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Questo principio vale per le tabelle non contrattuali (cioè quelle, anche predisposte dal costruttore, che non contengono criteri di ripartizione delle spese difformi da quelli previste dalla legge) e nei seguenti casi:
Non mancano decisioni anche recenti secondo cui è possibile una modifica delle tabelle millesimali del condominio per “facta concludentia”, cioè attraverso il pagamento dei contributi per diversi anni da parte dei condomini in base alla tabella di fatto applicata; la prolungata accettazione dei bilanci; la partecipazione con voto favorevole a reiterate delibere di ripartizione delle spese condominiali straordinarie; l'acquiescenza alla concreta attuazione di tali delibere.
Per questa opinione il singolo condomino che ha sempre pagato senza contestazioni non può opporsi al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali finché non propone domanda di revisione per errore nei confronti di tutti i condomini.
In quest’ottica il consenso in ordine alla modifica delle tabelle millesimali (come quello per l’approvazione), ancorché connesso con il diritto di proprietà dei condomini, non esige la forma scritta, perché non incide su una situazione di diritto reale; del resto per la stessa tesi "una volta che si sia determinata l’approvazione per facta concludentia per effetto dell’adesione espressa o implicita all’uso della diversa tabella per vari anni, la questione della forma scritta resta assorbita dalla necessaria documentazione delle relative assemblee nelle quali si sono approvate le spese e si è proceduto alla loro ripartizione secondo la diversa nuova tabella” (Cass. civ., sez. II, 10/02/2009, n. 3245).
L’opinione sopra detta è stata superata.
Secondo una “storica” sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione la formazione del regolamento condominiale è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam (Cass. civ., sez. un., 30 dicembre 1999, n. 943): la Cassazione ha sottolineato come la forma scritta sia necessaria a pena di nullità, essendo inconcepibile un regolamento condominiale non scritto, dal momento che la sua applicazione e impugnazione sarebbero difficili se non impossibili in assenza di un riferimento documentale.
La tesi è stata seguita dalla giurisprudenza successiva.
Di conseguenza recentemente si è notato che se le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale - la loro allegazione rappresentando un fatto meramente formale che non muta la natura di entrambi gli atti - nondimeno, in base al combinato disposto degli artt. 68 disp. att. c.c. e 1138 c.c., l'atto di approvazione (o di revisione e rettifica) delle medesime tabelle, avendo veste di deliberazione assembleare, deve rivestire la forma scritta, dovendosi, conseguentemente, escludere approvazioni per facta concludentia (Cass. civ., sez.II, 15/10/2019 n. 26042; nello stesso senso App. Perugia, 7 giugno 2022 n. 273; Tribunale di Torre Annunziata, 21/09/2020 n. 1330).