Per i contribuenti persone fisiche, la tassazione IRPEF sui redditi di tipo finanziario differenzia i proventi derivanti dal possesso / gestione di attività finanziarie rispetto a quelli che discendono dal “realizzo” di tali attività. Nel primo caso, si tratta di utili di capitale; nel secondo, di plusvalenze (redditi diversi) di natura finanziaria.
Nel presente intervento si esaminano, comparativamente, le modalità di imposizione per le due diverse tipologie reddituali e i relativi vantaggi / svantaggi per i contribuenti.
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Sia per quanto riguarda gli utili da partecipazione (in particolare i dividendi), sia relativamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, per le persone fisiche che non esercitano attività di impresa, la tassazione IRPEF è stata a lungo caratterizzata dalla presenza di un regime duplice: meno gravoso per le partecipazioni c.d. non qualificate, e più pesante per le partecipazioni c.d. qualificate.
Questa modalità di tassazione, in generale (ma non sempre) meno vantaggiosa per le partecipazioni rappresentanti una certa parte “significativa” del capitale della società partecipata, ha subìto un radicale mutamento a opera della “Legge di bilancio 2018”[1], nel senso dell’armonizzazione del trattamento delle due tipologie di partecipazioni.
[1] Legge 205/2017.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 230 del 02.09.2022 "Persone fisiche: capital gain vs redditi di capitale" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse |
Allo stato, ambedue le “componenti” (redditi di capitale e plusvalenze finanziarie) sono quindi sottoposte all'imposizione del 26%, rispettivamente a mezzo di ritenuta a titolo di imposta (redditi di capitale) e di imposta sostitutiva (plusvalenze).
Quanto alla decorrenza, si precisa che:
In base alla disciplina transitoria, per gli utili “qualificati” formatisi fino al 2017[1] si applicano le previgenti percentuali di concorso al reddito.
[1] ai fini, quindi, dell’accertamento e del contenzioso.
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Secondo quanto previsto prima delle modifiche del 2018, i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, relativi a partecipazioni qualificate, erano soggetti a imposizione limitatamente al 49,72% del relativo ammontare[1].
L’aliquota di concorso alla base imponibile IRPEF era stata elevata – rispetto al previgente 40% - dal D.M. 02.04.2008.
Le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate concorrevano all’imponibile del cedente nella medesima misura del 49,72%, a norma degli artt. 67 e 68 del TUIR.
Tale aliquota di concorso al reddito, però, doveva ritenersi modificata in conseguenza della riduzione dell’aliquota IRES a opera della legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), dal 27,50% al 24%.
In particolare, secondo quanto previsto dal D.M. 26.05.2017:
In considerazione della diversa decorrenza dell’innovazione normativa apportata dalla legge di bilancio, l’aliquota del 58,14% risultava applicabile solamente:
[1] art. 47, comma 1 del TUIR.
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Le partecipazioni si considerano qualificate quando rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata superiore al:
(ovvero) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al:
Tabella 1: vecchio regime utili qualificati (fino al 2017). Percipienti persone fisiche
fino al 31/12/2007 | concorso al reddito limitato al Þ | 40% |
1/1/2008 – 31/12/2016 | concorso al reddito limitato al Þ | 49,72% |
2017 | concorso al reddito limitato al Þ | 58,14% |
Gli utili “non qualificati” delle persone fisiche, al di sotto delle due soglie indicate, erano invece soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta[1].
Tabella 2: nuovo regime utili qualificati (dal 2018). Percipienti persone fisiche
Dal 2018 in poi | Ritenuta a titolo di imposta Þ | 26% (sul 100% dell’ammontare) |
[1] art. 27 del D.P.R. 600/1973.
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I redditi diversi[1] genericamente definibili “di natura finanziaria” si suddividono nelle seguenti categorie:
plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli già menzionati, realizzati attraverso la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, e quelli realizzati attraverso rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto .
[1] di cui all’art. 67 del TUIR.
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