Speciale Pubblicato il 03/10/2022

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Antiriciclaggio 2022 e Registro dei titolari effettivi

di Dott.ssa Valentina Saviozzi

Registro titolari effettivi: il punto in attesa dei decreti attuativi



A breve è atteso il provvedimento del Mise che attesta l’operatività del registro dei titolari effettivi.

Il decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha finalmente istituito il registro dei titolari effettivi, un registro che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e società cooperative), delle persone giuridiche private, (fondazioni e associazioni riconosciute), e Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini.

Pertanto sono escluse le società di persone (società di semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).

Questo rappresenta un grande passo avanti per la lotta al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Infatti la verifica del titolare effettivo è lo strumento più utilizzato dagli istituti bancari e dalle imprese in un’ottica dell’antiriciclaggio.

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Come identificare i titolari effettivi

Importante è capire cosa si intende per titolare effettivo delle imprese e delle società e quali sono gli adempimenti di antiriciclaggio stabiliti per identificarlo.

Il D.lgs 231/2007 all’art.20 stabilisce che “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”.

Esistono tre criteri per individuare il titolare effettivo, uno conseguente all’altro.

Il primo criterio è quello dell’assetto proprietario per cui vengono individuati i titolari effettivi in coloro che possiedono direttamente o indirettamente la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale.

Il secondo criterio è quello del controllo, in quanto qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione della persona fisica o delle persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile il controllo della società tramite:

1) controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

2) controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 3) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il terzo criterio residuale individua il titolare effettivo in colui che esercita il potere di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

Nei trust, la figura del titolare effettivo è definita dall’art.22 del D.lgs 231/2007, che identifica i titolari effettivi in tutte le persone che sono coinvolte nel trust, quindi il disponente, il beneficiario, il trustee e tutte le persone fisiche che esercitano un controllo sul trust, oppure che esercitano un controllo sui beni conferiti nel trust.

Come si compone il registro dei titolari effettivi

Il registro è composto da due sezioni:

  1. La sezione autonoma, che accoglierà le informazioni e i dati riguardanti le imprese e le persone giuridiche private;
  2. La sezione speciale, che accoglierà le informazioni e i dati riguardanti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente

Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento ad un professionista.

Nel registro dovranno essere indicati i dati anagrafici dei soggetti che risultano essere titolari effettivi.

Per le persone giuridiche dovrà essere indicata:

  1. l’entità della partecipazione al capitale sociale determinata ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 231/2007;
  2. le modalità di esercizio del controllo, ovvero i poteri di rappresentanza legale, di amministrazione e di direzione;

inoltre, per le persone giuridiche private, dovrà essere indicata:

  1. la denominazione dell’ente;
  2. la sede legale e amministrativa;
  3. l’indirizzo di posta elettronica certificata;

ancora, per i trust e gli istituti affini, dovrà essere indicata:

  1. la denominazione 
  2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto costitutivo.

La comunicazione è resa in forma di autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e presentata in modalità telematica, pertanto è necessario che i soggetti tenuti alla comunicazione siano provvisti di firma digitale.

Una volta che il Mise pubblicherà il provvedimento, il sistema di comunicazione diventerà operativo e i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati e delle informazioni dei titolari effettivi avranno 60 giorni per procedere all’inoltro dell’autodichiarazione al registro delle imprese.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data dell’atteso provvedimento, dovranno procedere alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri. I Trust e gli istituti giuridici affini invece entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Inoltre eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, devono essere comunicate    entro 30 giorni dal compimento dell’atto che ha dato luogo alla variazione.

Entro i dodici mesi dalla prima comunicazione o dalla comunicazione della variazione, i soggetti obbligati devono comunicare ogni anno la conferma dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari effettivi. Le imprese dotate di personalità giuridica possono confermare i dati contestualmente al deposito del bilancio.

Le modalità di consultazione saranno diverse a seconda dei soggetti che vi possono accedere:



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