L’art. 29 del cd. “DL Energia” (DL 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modifiche dalla Legge n. 34/2022) ha riaperto al 15 novembre 2022 i termini per la rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni di società non quotate.
È così confermata anche nel 2022 la facoltà di rideterminare il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2022 (da persone fisiche, società semplici e altri soggetti al di fuori del regime di impresa) assumendo il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto a tale data determinato mediante perizia giurata di stima predisposta da commercialisti o revisori contabili (ex art 5 Legge 28 dicembre 2001, n. 448).
La rivalutazione fiscale si perfezionerà con l’asseverazione della relazione di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva del 14% del valore periziato (in unica rata o prima di 3 rate annuali).
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Ai sensi dell’art. 5, comma 1, Legge n. 448/2001, al professionista incaricato della perizia giurata sono estese le responsabilità civili, penali e disciplinari proprie del consulente tecnico (ex art. 64, Codice di Procedura Civile - Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443)[1]. Come afferma la Cassazione nella sentenza 17 aprile 2018, n. 13636, la ratio legis di tale estensione è quella di “[…] consentire la tassazione agevolata sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, solo in presenza di comprovati presupposti di oggettiva affidabilità ed attendibilità della perizia giurata di stima”. Tanto da ritenere legittima la revoca dell’agevolazione da parte dell’Agenzia delle Entrate se la perizia viola tali presupposti, anche senza presentare falsità.
Quanto alle responsabilità penali del perito, in ipotesi di sua colpa grave si possono configurare i reati di falsa perizia (art. 373), peculato (art. 314) e rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366) per la qualifica di pubblico ufficiale (art. 357) del consulente tecnico, destinatario quindi delle disposizioni riguardanti i reati di corruzione (art. 318), concussione (art. 317) e abuso d’ufficio (art. 323).
Le sue responsabilità civili si manifestano invece nell’obbligo al risarcimento del danno causato alle parti in caso, ad esempio, di “insufficiente preparazione” o “imperizia” nella costruzione del giudizio di valore e della relazione di stima.
Il ruolo assunto dal professionista incaricato della stima è reso ancor più complesso da numerose pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni; questi i loro tratti essenziali:
Un valido supporto operativo per il professionista incaricato della stima, anche per essere “compliance” al modello legale di stima delineato dalla Cassazione, è certamente rappresentato dai Principi Italiani di Valutazione (PIV) emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV)[1], in quanto standard generalmente riconosciuti dalla comunità professionale ed accademica per la valutazione di aziende e partecipazioni.
Date la delicatezza e la complessità del ruolo assunto, il perito necessariamente dovrà possedere gli specifici requisiti soggettivi che il conceptual framework dei PIV richiede ad ogni valutatore (PIV I.3.1):
Accettando l’incarico il professionista assume un obbligo di condotta professionale (principio PIV II.1.1) che si sostanzia nella capacità di identificare in modo appropriato l’impianto valutativo, nel possesso di adeguata conoscenza ed esperienza per svolgere il lavoro e nella padronanza del quadro giuridico applicabile alla stima: obbligo che nel caso specifico non è solo nei confronti del proprio cliente ma anche dell’Amministrazione Finanziaria.
Il professionista dovrà quindi garantire l’affidabilità del suo operato adottando una condotta professionale verificabile, neutrale – grazie ad indipendenza di giudizio e comportamento equo - e completa – dato che è necessario esprimersi sull’adeguatezza della base informativa disponibile per la valutazione (II.1.2-3-4).
I PIV danno supporto al professionista grazie soprattutto all’identificazione puntuale delle fasi da svolgere nel processo di valutazione (I.4.2)[2], fasi indispensabili per giungere ad una valutazione ragionata e motivata e la cui corretta esecuzione, secondo quanto illustrato dai PIV, consentirà al perito di dimostrare il proprio corretto operato anche in una eventuale sede giudiziale.
Va infatti considerato che la stima di rivalutazione fiscale, data la ratio legis e le responsabilità previste per il perito, costituisce una valutazione piena quanto a tipologia di lavoro per la tassonomia PIV.
Il perito è pertanto chiamato a svolgere le seguenti 5 fasi (I.4.3) e solo completandole tutte “[…] può esprimersi sull’effettiva sussistenza di un valore”:
L’esperto che esegue una stima di rivalutazione deve poi soddisfare anche alcuni requisiti delle cd. valutazione legale definite nella sezione IV.2 dei PIV:
Un ultimo profilo rilevante riguarda la relazione di valutazione: dovrà illustrare tutti i passaggi del processo di valutazione svolto per consentire di comprendere le ragioni delle scelte compiute (IV.2.6) e garantire così massima trasparenza della stima per i soggetti suoi destinatari. Dovrà inoltre adottare una struttura e prevedere i contenuti minimi previsti dai PIV (II.4).
Solo soddisfacendo specifici requisiti soggettivi – competenza ed indipendenza in primis – e adottando i PIV per la costruzione di un processo di valutazione solido e trasparente il perito sarà in grado di ridurre significativamente il rischio di valutazione, e così evitare scenari di revoca da parte dell’Agenzia delle Entrate degli effetti agevolativi della rivalutazione.
[1] Art. 64
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.
[2] Sentenza Corte di Cassazione del 17 aprile 2018, n. 13636.
[3] Sentenza Corte di Cassazione del 30 settembre 2016, n. 19465.
[4] Sentenza Corte di Cassazione del 6 giugno 2012, n. 9109.
[5] OIV presenta infatti tra i suoi fondatori Borsa Italiana, Cndcec, Assirevi, Aiaf, Andaf e Università Bocconi.
[6] PIV I.4.2.: L’esperto deve precisare la tipologia di lavoro svolto. Al riguardo le principali tipologie di lavoro dell’esperto sono cinque: a) valutazione; b) parere valutativo; c) parere di congruità; d) calcolo valutativo; e) revisione del lavoro di un altro esperto.
[7] Si rinvia anche al Discussion Paper n. 01/2021 – “L’uso di informazione finanziaria prospettica nella valutazione d’azienda” approvato dall’Organismo Italiano di Valutazione.