Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, possono essere oggetto di definizione agevolata.
Il testo originario dell’art. 5 della l. 31.8.2022, n, 130, è stato modificato con l’art. 41-bis del d.l. 9.8.2022, n. 115, che ha soppresso la condizione di controversia pendente alla data del 15.5.2022, per cui si fa riferimento a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
Tutto è pronto per avvalersi della definizione agevolata: il Provvedimento 16.9.2022 dell’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione del citato art. 5 e ad esso è allegato il modello di domanda.
In data 23 settembre è stata pubblicata la Risoluzione n 50 con il codice tributo necessario.
In particolare, le Entrate hanno provveduto alla istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. Leggi qui per approfondimenti in merito.
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La domanda di definizione va presentata dal soggetto che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio o dal soggetto che vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La domanda va presentata a partire dal 16.9.2022, data di entrata in vigore della legge, e fino al 16.1.2023 (in quanto il 120° giorno successivo cade di sabato 14.1.2023).
I REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
La norma considera soltanto l’Agenzia delle entrate per cui sussiste l’esclusione dal beneficio per le controversie nelle quali la controparte è:
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Possono essere definite le controversie tributarie per le quali l’Agenzia delle entrate risulti:
Qualora il contribuente sia risultato soccombente in primo grado e in secondo grado, non è possibile presentare l’istanza di definizione.
Il valore della lite va determinato considerando ciascun atto introduttivo del giudizio, a prescindere dall’esito dei tributi in esso indicati.
La domanda si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti.
Se non è dovuta alcuna somma la presentazione della domanda perfeziona la procedura.
Le somme dovute
Soccombenza dell’Agenzia delle entrate | Valore della lite massimo | Somma dovuta sul valore della lite |
in tutti i precedenti casi di giudizio
in uno dei gradi di merito | 100.000
50.000 | 5%
20%
|
Il valore della lite è determinato dal solo importo dell’imposta che ha formato l’oggetto della contestazione, cioè senza considerare gli interessi, le indennità di mora, l’aggio di riscossione, le spese di notifica, le sanzioni collegate al tributo e le spese di notifica.
Se la contestazione ha per oggetto soltanto le sanzioni non collegate all’imposta, queste determinano il valore della controversia.
Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dai tributi in esso indicati.
Da un’attenta lettura della norma, la controversia non può essere oggetto della definizione:
L’adesione comporta la rinuncia contestuale ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della l. 24.3.2001, n. 89.
In ogni caso le spese del giudizio estinto sono a carico della parte che le ha anticipate.
Fermo restando l’importo esposto nel prospetto, vanno dedotte le somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ma la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme versate in misura eccedente alla percentuale del 5% o del 20%.
Ad esempio:
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Per ciascuna controversia autonoma, da intendersi relativa a ciascun atto impugnato, entro il termine di presentazione della domanda:
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su eventuali pronunce giurisprudenziali che non sono passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.
Le controversie definibili non sono sospese a meno che il contribuente presenti richiesta dichiarando di volersi avvalere della norma agevolativa.
In tal caso, il processo è sospeso fino al temine concesso di presentazione dell’istanza di definizione.
Il diniego alla definizione deve essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per gli atti processuali. L’atto è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione entro 60 giorni. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.
Il concetto di “controversia tributaria pendente”
Per “controversie tributarie pendenti” si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della l. 31.8.2022, n. 130 (cioè il 16.9.2022) purché, alla data di presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva.
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Le somme dovute devono essere versate entro il 16.1.2023 e comunque prima che la domanda sia presentata.
LE AVVERTENZE
La domanda deve essere presentata mediante invio PEC, a partire dal 16.9.2022 (data di entrata in vigore della legge) e fino al 16.1.2023 (poiché il 120° giorno successivo cade nella giornata di sabato 14.1.2023) unitamente:
La domanda è esente dall’imposta di bollo.
Per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione.
Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Il modello di domanda è reso gratuitamente disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, al predetto modello.
Il modello richiede di indicare soltanto il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate tra i seguenti:
Il codice è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, selezionando la voce “I nostri Uffici”. Più in particolare, va indicato:
Vanno indicati:
Come “Periodo d’imposta/anno di registrazione” va indicato nel formatto aaaa il periodo di imposta se l’atto impugnato si riferisce, ad esempio, alle imposte dirette, all’IVA o all’IRAP; nel caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, va indicato soltanto l’anno iniziale, esposto nell’atto impugnato; per l’imposta di registro va indicato l’anno di registrazione ovvero l’anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.
Per “Tipo dell’atto impugnato” va indicato il dato esposto nell’atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento, avviso di irrogazione di sanzioni).
Gli “Estremi dell’atto impugnato” sono rilevabili dall’atto impositivo impugnato:
Devono essere indicati gli “Estremi della sentenza impugnata in Cassazione nel formato “Numero/Sezione/Anno”, nonché la data del deposito e l’organo emanante.
Il valore della controversia, il cui importo non può essere superiore a 100.000 euro. Va barrata la casella “Art. 5, comma 1, L. 130 del 2022” se il valore non eccede 100.000 euro oppure “Art. 5, comma 2, L. 130 del 2022” se il valore non eccede 50.000 euro.
Per la determinazione dell’importo dovuto va indicata la somma dovuta per la definizione ossia il 5% o il 20% del valore della controversia, determinato i base ai commi 1 e 2 dell’art. 5 della l. 31.8.2022, n. 130.
Nell’apposita casella va indicato se la controversia è definita ai sensi del comma 1 o del comma 2.
Come “Importo versato in pendenza di giudizio” va indicata la somma di tutti gli importi che sono stati pagati a qualsiasi titolo, di spettanza dell’ente impositore, prima della presentazione della domanda di definizione, purché non siano state oggetto di rimborso.
Come “Importo netto dovuto” è la somma dovuta che risulta dall’importo lordo dovuto ridotto dell’eventuale importo totale che è stato versato in pendenza di giudizio, indicato nell’apposito campo di cui sopra. La cifra corrisponde all’importo versato per la definizione.
Se in pendenza di giudizio non è stata versata alcuna somma l’importo lordo dovuto e l’importo netto dovuto corrispondono.
Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all’arrotondamento della seconda cifra decimale.
La “Data di versamento” dell’importo netto dovuto per la definizione va indicata nel formato gg/mm/aaaa.
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L’art. 5, comma 4, della l. 31.8.2022, n. 130, afferma che la chiara formula interpretativa utilizzata dal legislatore consente il riconoscimento del beneficio soltanto per le controversie per le quali:
Ad esempio, se una sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale è stata depositata il 21.7.2022 rientra nella norma se è stata impugnata con ricorso per cassazione ed è stata notificata alla controparte entro il 16.9.2022.
Sussiste una perplessità operativa ha per oggetto il caso della riassunzione della controversia: ad esempio, il contribuente ha vinto il ricorso in appello ma l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso e la Corte di cassazione il 20.7.2022 ha emesso una sentenza sfavorevole per l’interessato, il quale, per non rendere definitivo l’avviso di accertamento oggetto del contendere, ha l’onere di riassume la sentenza avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Secondo la suddetta norma, la controversia non è più pendente avanti la Corte di cassazione per cui la definizione è negata, anche se l’atto di riassunzione è stato notificato alla controparte entro il 16.9.2022. Forse, però, sarebbe opportuno un chiarimento per dissipare dubbi e perplessità.
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