Ricorsi da presentare tempestivamente entro il 16 settembre 2022: una sentenza, depositata entro il 15 luglio 2022, e non ancora impugnata, purchè nei termini, puo' ugualmente rientrare nella normativa definitoria, se il ricorso, che in ipotesi si può proporre entro sei mesi (oltre agosto) dal deposito, sia tempestivamente notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022.
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L’art. 5 della Legge n. 130 del 31/08/2022 (in G.U. n. 204 dell’01/09/2022), che entra in vigore venerdì 16 settembre c.a., ha previsto e disciplinato, a determinate condizioni, la definizione agevolata dei giudizi tributari innanzi alla Corte di Cassazione, purchè pendenti alla data del 15 luglio 2022.
A maggiore precisazione di quanto sopra esposto, l’art. 5, comma 4, testualmente dispone:
“Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva”.
L’interpretazione autentica di cui sopra è utile perché si può verificare che una sentenza, depositata entro il 15 luglio 2022, e non ancora impugnata, purchè nei termini, possa ugualmente rientrare nella normativa definitoria, logicamente se il ricorso, che in ipotesi si può proporre entro sei mesi (oltre agosto) dal deposito, sia tempestivamente notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022.
In definitiva, il contribuente ed il suo avvocato cassazionista, nell’ipotesi di cui sopra, devono decidere:
In ogni caso, per la scelta di cui sopra, si devono verificare le seguenti condizioni:
In definitiva, alla luce della suddetta disposizione, i contribuenti ed i cassazionisti devono decidere ed agire in fretta entro venerdì 16 settembre 2022.