L’Agenzia delle Entrate con due risposte a interpello, n. 371 e 372 del 12 luglio 2022, è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti in merito al regime speciale per lavoratori impatriati.
In particolare, l'articolo 5 comma 1 lett. c) del decreto "Crescita", ha modificato l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 introducendo un comma 3-bis per prevedere un’estensione temporale, per ulteriori cinque periodi d’imposta, del regime speciale per lavoratori "impatriati" «… con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.», nonché «… nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento…».
Tale estensione permette ai lavoratori impatriati di assoggettare a tassazione i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, negli ulteriori cinque periodi di imposta, nella misura del 50% del reddito complessivo (che si riduce al 10% nel caso di lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo).
Successivamente, però, l'articolo 1 comma 50 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Legge di Bilancio 2021") ha inserito nell’articolo 5 del decreto "Crescita" il comma 2-bis - la cui applicazione trova decorrenza dal 1 gennaio 2021 - per prevedere l’esercizio di un’opzione volta alla fruizione dell'estensione del regime speciale per i lavoratori "impatriati", esercitabile da coloro :
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Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 avente protocollo n.60353, sono state definite le modalità di esercizio dell'opzione, prevedendo un versamento (in un'unica soluzione, con modello F24), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto "Internazionalizzazione", di un importo pari rispettivamente:
- al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario (lui, il coniuge, il/la convivente, od i figli) di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall'effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (codice tributo "1860");
- al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, nel caso in cui il lavoratore, al momento dell'opzione, abbia almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e sia diventato proprietario (lui, il coniuge, il/la convivente, o i figli) di almeno un'abitazione residenziale in Italia, dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti, o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall'effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni (codice tributo "1861");
Inoltre, ai sensi del punto 2 dell’anzidetto provvedimento, è stata disposto che l’esercizio dell’opzione in argomento da parte dei lavoratori dipendenti, debba avvenire mediante presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel medesimo termine previsto per l’esecuzione del pagamento, onde fare in modo che il sostituto d’imposta possa operare la ritenuta (del 50% o del 10%) sul reddito imponibile corrisposto dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta.
I lavoratori autonomi, invece, dovranno procedere alla comunicazione dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento dovuto.
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L’Agenzia delle Entrate, con le risposte nn. 371 e 372, ha chiarito che l'estensione del regime speciale è subordinata al corretto esercizio dell'opzione entro il termine indicato, avente decorrenza dallo scadere del primo quinquennio di fruizione del beneficio e, pertanto, il mancato esercizio dell’opzione, che prevede l’esecuzione di un preventivo versamento per il quale non opera l'istituto del ravvedimento operoso, risulta preclusivo all'applicazione del beneficio.
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