È oramai un dato appreso[1] che, l’informativa sostenibile[2] e la stesura del report di sostenibilità d’impresa sono parte integrante del bilancio d’esercizio.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 25 febbraio 2022, n. 15, (marzo 2022) di conversione del decreto-legge 228/2021, la Fondazione l’OIC[3] estende la sua attività alla materia della sostenibilità, interagendo con l’EFRAG e l’IFRS Foundation.
Sul punto, la stessa[4] si è espressa a favore di una preparazione graduale alla transizione in vista degli Standard europei che prevedibilmente dovranno essere completati per il 2024.
Si ricorda al riguardo, che la Direttiva Europea, sulla nuova Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD ha previsto l’ampliamento della platea dei soggetti destinatari dell’informativa sostenibile anche su base volontaria per le PMI non quotate, secondo il principio di proporzionalità e di specificità del settore di appartenenza.
Con riferimento al contenuto dei commenti all’ED IFRS 1 e ED IFRS 2[5] sul clima[6], l’OIC si è soffermato sugli effetti dei cambiamenti climatici sotto il profilo della gestione del rischio, distinguendo:
La gestione del rischio deve essere colta con riferimento all’impatto sulle incertezze delle stime (ai sensi dell’articolo 2427 c.c.) di talune voci del bilancio OIC e sul valore terminale di alcune attività iscritte in bilancio.
Ad esempio:
Nel proseguo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rappresenta un’analisi per spunti di riflessione dell’impatto del tema materiale ambientale su:
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Un’ attenta valutazione dell’estensore del bilancio OIC deve essere rivolta agli effetti del cambiamento climatico/ambientale su:
Al riguardo, un’informativa esaustiva sicuramente comporta la descrizione dell'impatto dei molteplici scenari climatici considerati nell'assunzione delle ipotesi alla base delle stime, così come le eventuali modifiche apportate alle ipotesi utilizzate in passato.
Nel fornire queste informazioni, il redattore di bilancio dovrebbe prestare la massima attenzione all'adeguata coerenza con le eventuali ipotesi, previsioni e analisi di scenario comunicate dall'impresa in eventuali documenti già emessi e resi noti agli stakeholder.
La rilevanza di queste informazioni e l'intensità dell'impatto del cambiamento climatico si spiega poi, nella correlazione diretta sulle performance dell'impresa e sulla sua posizione finanziaria.
Tanto più che, un’ accresciuta incertezza delle stime, potrebbe riverberare i propri effetti sulla valutazione della sussistenza della continuità aziendale.
Al tale proposito, si ricorda che, l'OIC 11“Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, al paragrafo 22, stabilisce che, nel valutare la sussistenza del requisito della continuità aziendale, il redattore di bilancio deve tener conto di tutte le informazioni disponibili su di un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla fine del periodo contabile di riferimento.
Qualora gli impatti del cambiamento climatico creassero incertezze significative relative a eventi o condizioni che possano mettere in dubbio la capacità di un'impresa di proseguire la propria attività, l'informativa di bilancio dovrà includere un'adeguata illustrazione di tali incertezze, anche quando il bilancio d’esercizio fosse già stato redatto nel presupposto che la continuità aziendale continui a sussistere. In tale circostanza, dovranno essere adeguatamente descritti i principali eventi o condizioni che pongano dubbi significativi sulla continuità aziendale, nonché le azioni per farvi fronte.
In assenza di incertezze significative, dovrà comunque essere fornita l’adeguata informativa e se necessario, spiegando la fattibilità e l'efficacia di interventi di mitigazione climatica pianificati.
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Coerentemente con quanto detto sopra, l’estensore del bilancio dovrà valutare gli effetti dei cambiamenti ambientali in termini di eventuali perdite durevoli di valore che le attività materiali o immateriali di bilancio potrebbe subire e verificare la recuperabilità del relativo valore netto contabile.
Ad esempio, sono potenziali indicatori di perdita di valore, gli effetti del cambiamento nelle preferenze di consumatori sempre più attenti ad effettuare scelte rispettose dell’ambiente, nonché il c.d. impatto reputazionale con conseguenze negative sul valore del marchio d'impresa.
La stima del valore recuperabile di un'attività che in accordo con l'OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, può esserne il valore d'uso o di fair value al netto dei costi di vendita, è basata, di norma, sull'uso di tecniche valutative, tra le quali la più usata nella prassi è l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi riferibili al bene oggetto di valutazione.
Tuttavia, bisogna tener conto di alcune criticità. Tali flussi coprono periodi di tempo limitati, in genere, cinque anni, salvo essere integrati con il calcolo del valore terminale del bene.
Non è detto che questo periodo limitato vada di pari passo con il piano di transizione ecologica. Di conseguenza, nell’informativa si dovranno esplicitare i ragionamenti sui flussi di cassa e l’implementazione della strategia di transizione ponendo attenzione ai tempi di attuazione.
Ragionevolmente gli effetti più evidenti del cambiamento climatico sui flussi attesi si collocheranno, almeno per le imprese più esposte, nella seconda metà del periodo di previsione esplicita, se non oltre, pertanto a rifletterne gli effetti sarà prevalentemente la stima del valore terminale.
In altri casi, per molte imprese, l'implementazione di una strategia di transizione ecologica potrebbe non essere completata entro la fine del periodo di previsione previsto o essere ancora in una fase sostanzialmente iniziale, quindi l'ultimo anno dichiarato potrebbe non rappresentare una situazione in cui il business possa aver raggiunto una fase stabile con l’impossibilità di determinare tale valore.
Un altro elemento, rilevante nel contesto di una stima del valore recuperabile riferibile ad un'attività immobilizzata non finanziaria, è dato dal tasso di sviluppo a lungo termine utilizzato per quantificare il valore terminale.
L'impatto del cambiamento climatico potrebbe, ad esempio, comportare un'obsolescenza anticipata dei beni, o la riduzione dell'orizzonte temporale entro cui saranno disponibili fisicamente o economicamente le materie prime e le fonti energetiche con cui alimentarli.
Di conseguenza un’adeguata l'informativa nelle note al bilancio riguardo all'incertezza che dovesse caratterizzare la stima relativa alla vita utile economico-tecnica delle attività immobilizzate non finanziarie è necessaria per comprendere tali dinamiche.
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Nel tema delle recuperabilità del valore degli elementi attivi devono considerarsi altresì le rimanenze, che al pari delle attività immobilizzate non finanziarie potrebbero subire una svalutazione se il loro costo si attesta inferiore al valore di netto realizzo.
Alcuni esempi sono:
In tutti i casi citati il magazzino potrebbe essere esposto ad un rischio di svalutazione o l’impresa potrebbe essere costretta a sostenere un aumento dei costi addizionali per poter proseguire la produzione.
Di conseguenza, l’estensore del bilancio dovrà tenere conto della perdita di valore e/o la sua recuperabilità.
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In tutti i casi sopra analizzati, nella fase di transizione verso la sostenibilità in previsione degli Standard europei, l’estensore del bilancio d’esercizio deve porre attenzione:
Il ruolo della relazione sulla gestione è quello di fornire un'adeguata informativa circa le implicazioni del cambiamento climatico per un'impresa.
Si ricorda che, l'art. 2428 c.c. dispone che essa debba contenere: “un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione […], nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta», oltre a descrivere «l'evoluzione prevedibile della gestione”.
Di conseguenza, quando il cambiamento ambientale rappresenti un fattore di rischio per l'impresa, dovrà darsi informazione nella redazione della relazione degli amministratori sulla gestione.
Conclusioni
A bene vedere, il momento del passaggio dei bilanci OIC all’informativa sostenibile, sotto il profilo operativo presenta criticità più o meno complesse, che l’estensore dovrà superare facendo riferimento alle best practices, che andranno a consolidarsi.
Tuttavia, a parere di chi scrive, non si possono sottacere alcune questioni importanti che gli addetti ai lavori sugli standard europei non possono ignorare:
Certamente, l’estensore dell’informativa sostenibile sarà soccorso dalla previsione di nuove guide lines per la scelta dell’uno o dell’altro set, probabilmente in base alla territorialità e alle specificità dell’impresa, ma ciò va a svantaggio di un indirizzo comune di integrazione e di standardizzazione e della comparabilità delle informazioni da parte degli user e dei mercati.
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[1] Cfr. Peta M. La rendicontazione sostenibile nella nuova Direttiva Europea, CSRD: principio di proporzionalità e PMI, prospettiva Forward-looking e principio di Reasonable Assurance del Report” Fisco e tasse, 23/08/2022
[2] Secondo la terminologia introdotta dalla nuova Direttiva Europea CSRD (luglio 2022) che sostituisce all’espressione “informativa non finanziaria”, l’espressione “informativa sostenibile”
[3] Cfr. Con il comunicato stampa dell’OIC di aprile 2022,è stato reso noto che a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio, la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 228/2021, che modifica gli artt. 9-bis e 9-ter del D.lgs. 38/05, l’OIC estende la sua attività alla materia della sostenibilità, interagendo con l’EFRAG e l’IFRS Foundation anche in tale ambito. In particolare, la Fondazione OIC è divenuta il referente nazionale per la definizione degli standard di rendicontazione in materia di sostenibilità. Nella nuova formulazione l'OIC “partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'Europea Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività”
[4] Cfr. OIC, Comunicato stampa del 4 agosto 2022, www.oic.it
[5] Cfr. Peta M., I nuovi standard per la rendicontazione non finanziaria pubblicati in consultazione dall'EFRAG: governance, risk, management e sistema di controllo interno (SCI), Fisco e Tasse, 03/05/2022
[6] Cfr. OIC, “ ISSB’s Exposure Drafts ‘IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information’ and ‘IFRS S2 Climate-related Disclosures”, 3 agosto 2022.