Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché rispettino alcuni requisiti previsti dalla legge e, al tempo stesso, non incorrano in cause di esclusione.
Possono aderire al regime forfettario coloro che non superano i seguenti limiti:
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Le cause di esclusione al regime forfettario sono:
Il regime forfettario consente al contribuente di beneficiare di una tassazione agevolata, di una riduzione dei contributi Inps e di semplificazioni sia ai fini Iva che ai fini Irpef.
Infatti, il reddito del contribuente viene determinato applicando un coefficiente di redditività, diverso a seconda dell’attività economica svolta, all’importo dei ricavi e dei compensi percepiti.
Il contribuente forfettario applica un’unica imposta, nella misura del 15 per cento, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Per le start up la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento per i primi cinque periodi d’imposta, purché siano rispettati requisiti ben precisi.
I titolari di partita iva, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti Inps, possono beneficiare di una riduzione del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria.
Inoltre i contribuenti in regime forfettario hanno semplificazioni ai fini IVA, in quanto:
Parimenti i contribuenti in regime forfettario hanno semplificazioni anche ai fini Irpef, in quanto:
Dal 01 luglio 2022 , vige l’obbligo per i contribuenti forfettari della fatturazione elettronica che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
Tra le cause di esclusione abbiamo visto che non è consentito a coloro che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
Pertanto la sola partecipazione del soggetto alla società di persone rappresenta una causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario.
L’erede del socio di snc può aderire al regime forfettario soltanto in due casi:
Ai sensi dell’art. 2284 del codice civile con la morte del socio, salvo diversa disposizione del contratto sociale , gli altri soci possono liquidare la quota agli eredi, oppure sciogliere la società , od anche continuare l’attività con gli eredi se questi vi acconsentano.
Nel caso in cui l’erede del socio opti per la liquidazione, oppure gli altri soci non ricostituiscano la compagine sociale nel termine di 6 mesi e quindi venga deciso lo scioglimento della società, l’erede non diviene socio , ma ottiene il diritto alla liquidazione della quota del socio defunto, cosi come previsto dall’art. 2289 del codice civile.
Nelle società di persone il vincolo sociale è fondato sull’elemento personale, “intuitus personae”, pertanto la morte del socio non determina la trasmissione della qualità di socio agli eredi, ma dà il diritto alla liquidazione della quota sociale divenendo cosi gli eredi dei creditori della società.
L’erede che si trova in questa situazione può aderire al regime forfettario in quanto non ha alcuna partecipazione nella società del de cuius, ma è solo titolare del diritto di credito.
Situazione diversa nel caso in cui l’erede decida di dare esplicito consenso per continuare l’attività della società.
In questo caso entra a far parte della società e pertanto, l’erede, per poter applicare il regime forfettario è tenuto a cedere la quota della sua partecipazione nella snc entro la fine dell’anno, pena la decadenza o la non adesione a tale regime agevolato.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10 del 04/04/2016 e poi, a seguito delle modiche introdotte dalla normativa con la circolare n.9 del 10/04/2019, ammette la possibilità che “nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta.
In questo caso l’erede divenuto socio della snc può aderire al regime solo qualora rimuova la causa ostativa entro la fine dell’anno.