Il Legislatore, al fine di contrastare l’abuso delle disposizioni tributarie nel settore dei veicoli, ha previsto che vadano assoggettati al regime fiscale proprio degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone “…i veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone” ai sensi del co. 11 dell’art. 35 del D.L. 223/2006.
La norma rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione dei veicoli che, prescindendo dall’immatricolazione, risultino idonei al trasporto di persone e per tale ragione assimilabili, ai fini fiscali, alle autovetture.
Pertanto, con provvedimento direttoriale del 06.12.2006 sono stati stabiliti i requisiti in base ai quali un autocarro deve considerarsi un “finto autocarro”.
Vediamo di seguito i dettagli.
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Il provvedimento specifica in particolare che:
“… i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata:
Pt (Kw) I = ----------- > o uguale 180 Mc - T (t)” |
La verifica imposta dal citato provvedimento parte, in buona sostanza, dai dati contenuti nel libretto di circolazione del veicolo (rispettivamente ai punti J, J.2 e S.1), al fine di verificare la presenza degli elementi “indicatori” che fanno scattare l’applicazione della disposizione “antielusiva” che assimila il veicolo a un’autovettura, individuati i quali occorrerà passare alla verificare della presenza quarto elemento, rappresentato dal rapporto tra potenza e portata (indicati nel terzo riquadro della carta di circolazione).
Solo nel caso in cui da detto rapporto scaturisca un risultato pari o superiore a 180, si avrà l’assimilazione da autocarro ad autovettura, con tutto quanto ne consegue in termini di trattamento fiscale.
Gli autocarri che non presentano i requisiti richiesti, pertanto, devono sottostare alle limitazioni previste per le autovetture, come ribadito dalla circolare n. 28/E/2006, la quale al par. 6 precisa: “… i veicoli così individuati, ai fini delle imposte sui redditi, in particolare, saranno assoggettati al regime di deducibilità limitata previsto dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917”.
Tutto ciò premesso, è opportuno anche rammentare che, indipendentemente dalla natura del veicolo, autocarro o meno, per fruire della deducibilità integrale occorre rispettare il principio dell’inerenza, elemento di particolare rilievo per tutti quei casi in cui, come spesso accade, l’utilizzo del veicolo poco si concilia con l’attività dall’impresa, come facilmente dimostrabile dall’uso dell’autocarro in giorni e orari non lavorativi.
A tal proposito, va considerato che l’Agenzia delle Entrate (circolare 19/1/2007 n.1/E par.17; risoluzione 23/3/2007, n.59/E; risoluzione 22/8/2007 n. 231/E) ha chiarito che ai fini della verifica della sussistenza del requisito della strumentalità dei beni d’impresa, non rilevano le concrete modalità con le quali è organizzata la propria attività. Su tale presupposto è giunta a concludere che le autovetture utilizzate da un’impresa commerciale allo scopo di visitare i propri clienti non rientrano nell’ipotesi di strumentalità esclusiva (di cui all’art.164 c.1 lett.a) n.1).
Ai fini fiscali, infatti, sono considerati strumentali all'attività d'impresa quei beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata, come, ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio dei veicoli (circolare n. 48/E del 10/02/1998).