L’art. 1, comma 763, della “Legge di Bilancio 2022” introduce anche per docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 la possibilità di optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolativo a 8, 11 o 13 periodi di imposta complessivi, previo versamento di un’imposta forfettaria. In proposito, il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 102028 del 31.03.2022, indica le modalità di esercizio di tale opzione.
Riepiloghiamo le caratteristiche del regime speciale previsto per queste categorie di contribuenti e vediamo come procedere con l’opzione.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 178 del 23 giugno 2022 "I benefici fiscali per docenti e ricercatori" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse. Dello stesso autore segnaliamo |
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Come noto, relativamente ai docenti e ai ricercatori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa, il Legislatore ha previsto un particolare regime fiscale di favore, in base al quale, fatta salva la sussistenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, i compensi percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura solamente del 10% del loro ammontare, oltre a essere esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Approssimandosi la scadenza del 30 giugno (data limite entro la quale gli interessati provvedono al pagamento degli importi – 10% ovvero 5% – necessari al fine di esercitare l’opzione prevista dal regime in parola), l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento n. 102128 del 31.03.2022.
Tramite tale provvedimento vengono fornite le indispensabili indicazioni operative, e con successiva risoluzione (di cui si dirà in seguito) è stato istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento, impartendo le istruzioni per la compilazione del modello F24, con il quale – giova ricordarlo – non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione..
Subito dopo il provvedimento in questione, l’Agenzia ha altresì provveduto a emanare la circolare n. 9/E del 01.04.2022, la quale, al paragrafo 9, espone gli effetti della novella introdotta nell’ultima Legge di Bilancio, proprio al fine di poter optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolativo.
Prima, però, di andare a verificare tali aspetti di carattere prettamente operativo, pare doveroso ricordare l’intera normativa di riferimento, non senza un indispensabile richiamo alle varie disposizioni che si sono succedute da quando è stato istituito il regime speciale in argomento sino a oggi.
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Con l’obiettivo di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento in Italia di nuclei familiari e individui non residenti e ad alto potenziale, il Legislatore nazionale ha introdotto incentivi per chi si trasferisce in Italia a svolgere attività lavorativa. Tali soggetti, in alternativa alla disciplina ordinaria, hanno la possibilità di godere di una tassazione agevolata consistente, in sostanza, nella drastica riduzione del reddito imponibile rispetto a quello effettivamente conseguito.
Tutte le agevolazioni presuppongono il trasferimento della residenza fiscale in Italia da parte della persona che intende usufruirne. Viene inoltre richiesto che, prima del trasferimento nel territorio dello Stato, la persona fisica interessata sia rimasta all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell’agevolazione interessata.
L’art. 2 del Tuir (comma 2) considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Queste condizioni sono alternative: la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Gli incentivi di regola si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in cui la persona diviene fiscalmente residente in Italia, avendo riguardo al periodo di vigenza dei singoli regimi e alla durata degli stessi. Ora, considerato che per le persone fisiche il periodo di imposta coincide con l’anno solare, un contribuente che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell’anno, in quanto risulterà residente per un tempo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta.
Esempio Chi si iscrive nell’anagrafe della popolazione residente a partire dal 03.07.2021 non è considerato fiscalmente residente nel 2021 e, pertanto, non può accedere alle agevolazioni per quell’anno d’imposta, a meno che non abbia effettivamente trasferito il domicilio o la residenza prima di tale data |
Riepilogando, dunque, l’agevolazione consiste in un abbattimento della tassazione del 90% del reddito (lavoro autonomo o dipendente), cosicché le imposte rimangono dovute solo sulla residua parte del 10% di quanto percepito. Gli incentivi spettano ai docenti e ai ricercatori che svolgono in Italia la loro attività, per i redditi di tale qualità qui prodotti, e che possiedono determinati requisiti.
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In modo analogo a quanto stabilito per i lavoratori impatriati nella precedente “Legge di Bilancio 2021”, quella attuale (Legge 234/2021) ha previsto che i docenti e i ricercatori, che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che:
possono optare – previo versamento di una sorta “di imposta di ingresso” – per l’applicazione dell’estensione degli incentivi fiscali in presenza di un figlio minorenne, o a carico (anche in affido preadottivo), o in caso di acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia al momento del loro rientro nel territorio italiano.
La novella normativa nella sostanza offre la possibilità di optare per l’estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolativo a 8, 11 o 13 periodi di imposta complessivi, previo versamento di un’imposta forfetaria.
Per meglio dire, i docenti e i ricercatori trasferiti in Italia a partire dal 2020 possono optare per estendere la detassazione a:
Restano ovviamente impregiudicati i requisiti per quei docenti e ricercatori che, svolgendo la loro attività in Italia (sia essa come lavoro dipendente o autonomo), desiderino accedere ai benefici:
Prima, peraltro, di andare ad analizzare le modalità operative concernenti l’esercizio dell’opzione, corre l’obbligo di evidenziare quanto segue.
Stando al tenore letterale della norma, parrebbe esserci un’incomprensibile eliminazione (dai benefici previsti con l’opzione in discorso), dei cittadini italiani che non risultavano iscritti all’AIRE nel periodo trascorso all’estero: ciò appare tanto più illogico se si considera che invece la disposizione si applica ai cittadini UE.
L’unica ragionevole interpretazione del disposto normativo – seppure alquanto forzata, bisogna riconoscerlo – è che, con la proposizione “siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea”, in realtà il Legislatore abbia inteso includere anche i cittadini italiani, i quali, in quanto tali, sono appunto “cittadini di Stati membri dell’Unione europea”.
Qualunque sia l’interpretazione che vorrà cortesemente precisare a tutti l’Agenzia delle entrate (speriamo in tempi brevi, viste le scadenze oramai incombenti), si reputa che la normativa nel suo complesso imponga una necessaria maggiore attenzione in capo ai docenti e ricercatori interessati, ai quali si raccomanda altresì di analizzare sempre le regole della Convenzione internazionale di rispettivo interesse, onde poter comunque dimostrare una loro eventuale residenza all’estero.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 178 del 23 giugno 2022 "I benefici fiscali per docenti e ricercatori" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del Giorno di Fiscoetasse. Dello stesso autore segnaliamo |