Speciale Pubblicato il 29/08/2022

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Socio amministratore di srl e doppia contribuzione Inps: il criterio secondo la Cassazione

di Dott.ssa Valentina Saviozzi

Amministrazione e operatività sono attività distinte e autonome per cui distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa



La sentenza della Corte di Cassazione n. 1759/2021 mette in luce un nuovo principio da seguire per l’obbligo della doppia contribuzione Inps del socio amministratore di Srl.

La legge prevede che il  socio amministratore della Srl, percettore di un compenso,  che svolge attività commerciale o artigianale nell’azienda sia soggetto a  doppia contribuzione Inps.

Coloro che all’interno della società svolgono concretamente l’attività lavorativa  e   percepiscono  un compenso per la loro attività di amministratore sono   obbligati ad iscriversi  sia alla Gestione IVS commercianti o Artigiani che  alla Gestione Separata Inps.

Questa doppia imposizione contributiva comporta un onere non indifferente per i soci amministratori della SRL.

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Il punto sulla doppia iscrizione degli Amministratori

Come noto la legge n. 463/1959 ha disposto l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS  gli imprenditori artigiani e i familiari loro coadiuvanti,  dove per imprenditore artigiano si intende colui che "esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", cosi come definito dall’art. 2 della legge 443/1985.

In seguito, la  legge n.662/1996  ha previsto  l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa agli esercenti attività commerciali, qualora i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

In entrambi i casi ,il socio amministratore di SRL , che nella società svolge prevalentemente il suo lavoro, è tenuto ad iscriversi alla Gestione IVS e al versamento dei contributi previdenziali in relazione alla quota di reddito societario da lui posseduta.

Il presupposto per l’iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani IVS è lo svolgimento di un’attività commerciale o artigianale con la partecipazione personale dell’imprenditore al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente. 

Ovviamente qualora il socio non sia amministratore, ma soltanto un soggetto che apporta soltanto capitale e non svolge alcuna attività lavorativa nella società, non è soggetto ad alcuna iscrizione alla Gestione IVS.

Per la loro attività di gestione e direzione della società, l’assemblea dei soci può stabilire di erogare un compenso al socio amministratore.

L’attribuzione di quel compenso  determina l’obbligo per il socio amministratore di iscriversi anche alla Gestione separata.

La Gestione separata è un fondo pensionistico istituito con la legge 335/95, art art. 2 c. 26 , a cui devono  iscriversi i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ossia i soci amministratori che percepiscono appunto, il compenso.

Pertanto la doppia imposizione contributiva INPS per i soci amministratori delle SRL deriva da:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.1759/2021,  sottolinea come sia rilevante considerare le mansioni svolte dall’ amministratore, in quanto colui che esercita attività di supervisione, di referente per clienti e fornitori o l’aver assunto un dipendente, siano  considerate tutte attività di ordinaria amministrazione, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda.

La sola attività di amministratore non è ritenuto sufficiente a giustificare l’iscrizione alla Gestione commercianti Inps, ma rimane onere dell’Inps la dimostrazione della partecipazione diretta del socio amministratore all’attività dell’azienda.

La sentenza della Corte di Cassazione pertanto non mette in discussione il principio della doppia contribuzione INPS ma fornisce un’interpretazione diversa in quanto precisa che  l’amministrazione e l’operatività sono attività distinte e autonome tra loro, per cui parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. 

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TAG: Contributi Previdenziali Società di capitali e di persone