Non è facile la procedura per il contribuente che voglia difendersi personalmente contro le pretese dell’Amministrazione finanziaria.
Preliminarmente, va precisato che la difesa personale incontra il limite di 3.000 euro oltre il quale è necessario rivolgersi ad un professionista abilitato (dottore commercialista, avvocato, ecc.). L’importo è rappresentato soltanto dai tributi pretesi ma non dagli interessi, dalle sanzioni, dagli interessi di mora e dalle spese di notifica, ovvero dalle sole sanzioni se queste costituiscono l’unica pretesa. Insomma, è una facilitazione del computo della soglia.
Ma l’entusiasmo frena subito poiché il secondo scoglio è rappresentato dall’oggetto dell’atto: è necessario conoscere la materia per districarsi tra norme sostanziali (ad es., il reddito, le detrazioni, ecc.), la prassi, che non di rado impone regole particolari integrative, e le regole procedurali sulle modalità da seguire per far valere le proprie ragioni.
Va tenuto presente, secondo le nuove regole di riforma del processo tributario, il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (e non più alla Commissione tributaria provinciale) competente, ma va notificato all’ente impositore.
E, quindi, ecco nuova la scelta: presentare il ricorso può essere presentato su supporto cartaceo o soltanto in via telematica? Quali sono i pro e quali sono i contro?
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Il contribuente che non ha conoscenze telematiche (e che non è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata), ovviamente, sceglie di redigere il ricorso su supporto cartaceo ma deve notificarlo all’ente impositore.
La notifica può essere fatta (art. 16, commi 2 e 3, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546) secondo quanto previsto dall’art. 137 e seguenti del codice di procedura civile:
Tuttavia, è prevista anche la semplificazione:
E ora interviene la procedura: siccome il valore della pratica non è superiore a 50.000 euro, con l’avvenuto deposito del ricorso, che costituisce reclamo, apre la fase di mediazione con l’ente impositore che si dilunga obbligatoriamente per 90 giorni affinché le parti pervengano ad una accordo che eviti il processo vero e proprio. Fino alla scadenza del termine di 90 giorni il ricorso non è procedibile. Se il contribuente vuole insistere con le proprie ragioni, entro il 30° giorno successivo va depositato il fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria e deve depositare il pagamento del contributo unificato tributario nella misura:
Purtroppo, il contribuente non ha considerato il contenuto dell’art. 16-bis: non avendo indicato il proprio indirizzo di posta elettronica nel ricorso e se l’indirizzo non è reperibile da pubblici elenchi, le comunicazioni sono eseguite elusivamente mediante deposito in segreteria della commissione tributaria. Tuttavia, questa regola non si applica per le comunicazioni nell’ambito dei processi tributari per i quali non vige l’obbligo della modalità telematica: sul sito internet della Giustizia tributaria è presente l’avvertenza tranquillizzante: la comunicazione è eseguita dalla segreteria della commissione tributaria mediante spedizione in plico senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento.
Se la sentenza respinge le doglianze del contribuente, è possibile proporre il ricorso in appello, sempre su supporto cartaceo, avanti la Commissione tributaria regionale.
Ma, forse, le difficoltà già incontrate fanno indulgere l’interessato a rivolgersi ad un difensore abilitato, dovendo, però, sostenere oneri professionali che si aggiungono al contributo unificato tributario e alle spese processuali maggiorate del 50% a favore dell’ufficio, determinate dalla commissione con la sentenza.
Il contribuente che decide di difendersi personalmente può notificare il ricorso all’ente impositore a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) secondo le regole contenute nel d.m. 23.12.2013, n. 163, e nei successivi decreti attuativi. Ma deve possedere un computer ed essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata.
L’indirizzo PEC deve essere indicato nel ricorso introduttivo poiché, in caso contrario, e se l’indirizzo non risulta dai pubblici elenchi, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria.
L’adempimento non è semplice poiché vanno osservate anche le regole informatiche presenti nel d.lgs. 7.3.2005, n. 82, la registrazione al SIGIT per depositare con gli allegati e gli standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati.
Insomma, non mancano le difficoltà per cui, avendo conoscenza di una non semplice legislazione fiscale e procedurale del processo tributario telematico, fatti un po’ i conti tra l’ammontare della pretesa fiscale (compresi interessi e sanzioni) e il costo del professionista, con il rischio anche di essere condannato alla refusione delle spese processuali, il contribuente può decidere, a malincuore, di non presentare il ricorso e di pagare una somma ritenuta ingiusta.
In definitiva, le difficoltà operative per atti di modico valore, cioè non superiore a 3.000 euro, rappresentano un deterrente per proporre i ricorsi.
sentenza.
La legge di riforma del processo tributario ha modificato in maniera sostanziale alla disciplina del processo tributario introducendo la figura del giudice monocratico: secondo l’art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545, il presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado assegna il ricorso al giudice monocratico ma soltanto nei casi previsti dall’art. 4-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.
La procedura è ammessa soltanto se:
Nel procedimento si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate, le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.
Se il giudice in composizione monocratica o collegiale rileva che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.
La sentenza sfavorevole può essere impugnata liberamente proponendo appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Anche le regole procedurali richiedono particolare attenzione.
In base al nuovo contenuto dell’art. 16, comma 4, del d.l. 23.10.2018, n. 119, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 1°.9.2023, l’udienza pubblica di trattazione (art. 34 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546) è tenuta esclusivamente a distanza. Tuttavia, il contribuente può richiedere nel ricorso o l’ente impositore nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia, con l’avvertenza che la domanda non produce automaticamente il suo effetto ma viene vagliata dal giudice che ne dà notizia alle parti con l’avviso di trattazione.
Pertanto, nel ricorso-reclamo, il contribuente deve richiedere espressamente:
Inoltre, se l’ente impositore o il giudice (anche se la controversia è trattata in forma collegiale) abbia formulato una proposta conciliativa che il contribuente non l’abbia accettata senza giustificato motivo, al contribuente vengono addebitate le spese del giudizio maggiorate nella misura del 50% se il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta che gli è stata effettuata.
Controversie: |
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| Se il valore della lite non è superiore a 3000 euro |
| Se il valore della lite è superiore a 3000 euro |
| Se la controversia è di valore indeterminabile |
Valore della lite: |
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| Valore delle imposte al netto delle sanzioni irrogate con l’atto e degli interessi; |
| Somma delle sanzioni non superiori a 3000 euro |
| Va considerata sul valore della lite l’imposta virtuale calcolata a seguito di rettifiche della perdita |
Istanza di sospensione dell’atto e udienza pubblica: |
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| Trattazione con udienza a distanza |
| Richiesta nel ricordo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza presso la sede; il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazioni alle parti |
Formulazione di proposta conciliativa da parte dell’ufficio o del giudice |
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| Cessazione della controversia e compensazione delle spese (salvo diversa previsione) |
| Spese giudizio a carico del contribuente maggiorate del 50%, se la sua pretesa è inferiore alla proposta che ha ricevuto |
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Proposta conciliativa su iniziativa della Corte per controversie di facile e pronta risoluzione di valore non superiore a 50.000 euro
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L'ente impositore deve motivare le sue pretese dando prova in giudizio delle violazioni contestate con l’atto impugnato
Tempi brevi per la sospensione degli atti impugnati
Termini piu' brevi per la trattazione dell'istanza di sospensione che passa da 180 a 30 giorni
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L'atto impugnato puo' essere sospeso senza garanzia se il contribuente, soggetto agli ISA, ha un punteggio pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi di imposta
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