Con Decreto del MEF del 29.04.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.05.2022, è stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione per l’imposta di soggiorno, che va presentato entro il prossimo 30.09.2022 (con riferimento al periodo d’imposta 2021). Il precedente termine del 30 giugno è stato proprogato dal Decreto Semplificazioni.
Si riepilogano i contenuti della dichiarazione che i soggetti tenuti (gestore o altro) dovranno presentare.
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 165 del 14 giugno 2022 "Dichiarazione imposta di soggiorno" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse |
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Con Decreto MEF del 29.04.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.05.2022, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione (al pari delle relative istruzioni) per l’imposta di soggiorno.
Si ricorda in proposito che:
possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare – secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo – sino a 5 euro per notte di soggiorno.
Viene altresì previsto che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno possa essere applicata fino all'importo massimo previsto per il contributo di soggiorno di Roma Capitale.Detti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede infatti, per Roma Capitale, l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città – da applicare sempre secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione – fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno.
Il comune di Venezia è poi autorizzato ad applicare , per l'accesso con qualsiasi vettore alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di sbarco in alternativa all'imposta di soggiorno, entrambi fino all'importo massimo 10 euro per notte di soggiorno.
A livello di obblighi dichiarativi va notato che il gestore della struttura ricettiva è responsabile:
Per le c.d. locazioni brevi vi è una disposizione analoga a quella vista in precedenza, secondo cui il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo – ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi – è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.
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DICHIARAZIONE ANNO | TERMINE PRESENTAZIONE |
2020 |
30.06.2022 (30.09.2022 come prorogato dal DL Semplificazioni) |
2021 | |
2022 | 30.06.2023 |
2023 | 30.06.2024 |
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La dichiarazione va presentata esclusivamente in modalità telematica.
In essa vanno inseriti in primo luogo, oltre all’anno di riferimento, i dati relativi alla tipologia di dichiarazione, ossia
Devono poi essere obbligatoriamente compilati (o barrati) i seguenti campi, pena la mancata accettazione della dichiarazione:
GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA | Detto soggetto può essere identificato in colui che deve effettuare le comunicazioni ai sensi della norma secondo cui “i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti” |
MEDIATORE DELLA LOCAZIONE | A questo proposito si richiama espressamente la disposizione che prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione |
DICHIARANTE DIVERSO DAL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA | Ricorre tale fattispecie quando il dichiarante è diverso dal gestore/dichiarante della struttura ricettiva, quale ad esempio il rappresentante, il curatore fallimentare, l’erede e così via |
INTERMEDIARIO | In questo caso la dichiarazione è trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” e precisamente:
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Vi è poi una successiva parte della dichiarazione incentrata sul dichiarante (soggetto gestore o altro).
In particolare:
che comprendono i campi relativi ai dati identificativi delle persone fisiche o dei soggetti diversi da queste ultime che svolgono l’attività ricettiva in qualità di gestori/mediatori (in cui indicare cognome e nome o denominazione, data di nascita, domicilio fiscale eccetera);
e sia stata selezionata tale opzione nel campo “Tipologia dichiarante” del riquadro iniziale. Andranno in particolare compilati obbligatoriamente i campi di seguito indicati, come segue:
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Un ulteriore quadro riguarda i dati della struttura. Nello specifico, il blocco “Dati della struttura ricettiva” riporta le informazioni sulla struttura oggetto della dichiarazione, e va compilato per ogni singola struttura presente nel comune al quale viene trasmessa la dichiarazione e amministrata dal gestore/mediatore presente nella dichiarazione.
Nel quadro devono essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati:
Nel caso in cui l’utente abbia indicato “SI” occorre compilare anche i campi, successivamente indicati:
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