In linea con il generale processo di digitalizzazione della documentazione e di allineamento dei sistemi informativi doganali comunitari - dallo scorso 9 giugno - le dichiarazioni doganali (formulario D.A.U., Documento Amministrativo Unico) sono state sostituite dal nuovo modello di dati digitale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).
L’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 22/2022 ha, dunque, ufficializzato la sostituzione del “vecchio” D.A.U. con un documento in formato XML (tracciato “H” ex “IM”) in ossequio alla normativa unionale che non prevede l’utilizzo di formulari cartacei né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima.
L'articolo continua dopo la pubblicità
La nota “bolletta doganale” è stata sostituita dai seguenti tre prospetti che riportano, tra l’altro, l’indicazione del codice univoco MRN in formato alfanumerico con codice a barre e QR-code.
Le dichiarazioni doganali di importazione devono essere trasmesse esclusivamente in maniera telematica al Sistema dell’Agenzia delle Dogane previa apposizione della firma digitale.
I tracciati, ovvero le dichiarazioni, attualmente in vigore sono:
H1: dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
H2: dichiarazione di deposito doganale;
H3: dichiarazione di ammissione temporanea;
H4: dichiarazione di perfezionamento attivo;
H5: dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali;
H6: dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica (spedizioni postali);
H7: sdoganamento di beni di modico valore.
Le dichiarazioni di cui ai codici H1-H5 e H7 sono identificate dal codice MNR e non più dagli estremi di identificazione (codice ufficio, registro, numero dichiarazione, CIN, data).
Per le specifiche si rimanda alla Circolare n. 22 dell’Agenzia delle Dogane ed ai relativi allegati.
Successivamente all’invio dei dati con i formulari citati, il sistema notifica al dichiarante l’accettazione mediante comunicazione del codice MRN cui seguiranno all’uopo gli specifici controlli (documentali, scanner, vista merci). Infine, con lo svincolo della merce, viene rilasciato il prospetto di riepilogo dei dati contabili consultabile sul portale unico dell’Agenzia delle Dogane.
Come noto, ai fini della detrazione dell’IVA sono richieste la condizione formale del possesso della bolletta doganale e l’avvenuta esigibilità dell’imposta[2].
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 417/2022 non solo ha ribadito l’imprescindibilità di tali requisiti ma ha chiarito che per la detrazione dell’imposta pagata all’importazione, l’operatore potrà registrare i dati delle dichiarazioni doganali riepilogati nel prospetto di "Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione" reperibile sul portale unico dell’Agenzia delle Dogane. Infatti, a tal fine, la struttura del prospetto è stata predisposta dall’Agenzia delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate e contiene le informazioni essenziali dell'operazione d'importazione realizzata tra cui il MRN, l'elenco delle fatture abbinate e il totale dell'IVA relativa.
Con l’Interpello citato, l’Agenzia delle Entrate precisa che non rileva invece la documentazione di cortesia eventualmente rilasciata dagli spedizionieri doganali il cui contenuto è rimesso alla mera discrezione dei singoli emittenti.
[1] Utile a consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, finalizzate all’apposizione del visto uscire (cd. Messaggio QA).
[2] L’AdE evidenzia che “Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione - diritto che - ai sensi dell'articolo 19 del decreto IVA, «[...] sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»; pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno della sua ricezione”.