Speciale Pubblicato il 18/08/2022

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Fiscalità Enti Terzo Settore. Le novità del Decreto Semplificazioni

di Dott.ssa Monica Peta , Moroni Avv. Francesca , Gabbanelli Avv. Lara

L'impianto fiscale degli ETS dopo il decreto Semplificazioni: novita in materia di imposte dirette, tributi locali erogazioni liberali. Piu' tempo per adeguare gli statuti



Il Dl Semplificazioni n. 73/2022 in sede di conversione [1] introduce un nuovo impianto fiscale per gli Enti di Terzo settore. Di rilievo le modifiche all’art. 79 CTS, che innovano i parametri di non commercialità[2]. Ulteriori modifiche di sicuro interesse vengono introdotte in materia di imposte indirette e tributi locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, regime fiscale di ODV e APS.

Si prevedono infine novità nella tenuta delle scritture contabili.

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Imposte indirette e tributi locali (art. 82 CTS)

Come noto, agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere  da enti del Terzo settore,  le  imposte  di  registro, ipotecaria e catastale si applicano in  misura  fissa. Inoltre, le stesse modifiche statutarie sono esenti dall’imposta  di registro se hanno lo  scopo  di  adeguare  gli  atti  a  modifiche  o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV sono inoltre esenti dall’imposta di registro. 

Il Decreto Semplificazioni aggiunge poi un ulteriore periodo al comma 3 dell’art. 82 in esame, stabilendo che: “per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale”

In aggiunta si introduce il comma 5-bis del seguente tenore: “i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli ETS sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 CTS)

L’art. 83 CTS introduce specifiche detrazioni e deduzioni (IRES o IRPEF) a favore di persone fisiche o giuridiche che intendono effettuare liberalità in denaro o in natura a favore degli Enti di Terzo settore.

Il legislatore interviene sull’art. 83 CTS apportando, in sintesi, le seguenti modifiche:

Regime fiscale delle ODV, enti filantropici e APS

Regime fiscale delle ODV e enti filantropici (art. 84 CTS)

La norma (art. 84, comma 2 CTS) dispone l’esenzione IRES per i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, da parte delle ODV e degli enti filantropici a prescindere dal fatto che questi ultimi enti avessero in precedenza la forma giuridica di ODV.

Si precisa che l’art. 84, comma 2 è stato solo riscritto modificando la punteggiatura, mentre il contenuto è rimasto invariato.

 Regime fiscale delle APS (art. 85 CTS)

 In primis viene modificata la rubrica della norma, estendendo l’applicazione della stessa anche alle società di mutuo soccorso.

Agevolazioni operative a seguito dell’iscrizione al RUNTS e adeguamenti statutari

Di rilievo la modifica normativa (nuovo art. 104, comma 1, CTS) per cui le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83  e  84, comma 2, 85 comma 7 e dell’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) “si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”, senza dunque il bisogno di attendere l’autorizzazione della Commissione europea (a differenza invece dell’art. 79 CTS, per cui risulta necessaria tale autorizzazione al fine della piena operatività).

Adeguamenti statutari

Slitta ulteriormente la possibilità di adeguare gli Statuti di ODV, APS e ONLUS, con maggioranze semplificate al 31 dicembre 2022 (nuovo art. 101, comma 

Tenuta delle scritture contabili (art. 87 CTS).

Si interviene, infine, anche sulla disciplina degli obblighi di tenuta di scritture contabili per gli enti di Terzo settore, da osservare a pena di decadenza dei benefici fiscali. Con la novella operata al comma 1, lettera b) dell’art. 87 CTS, si estendono gli obblighi predetti anche in relazione alle attività svolte con modalità commerciali di cui all’art. 7 CTS (raccolta fondi) rispetto alla disciplina vigente che si limitava a far riferimento alle attività di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale) e 6 (attività diverse).

Si interviene quindi sul comma 5 dell’art. 87 in esame, riguardante l’esenzione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale, al fine di estendere l’esenzione anche agli obblighi previsti dall’art. 2 del D.lgs. n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

[1] Cfr. Dl S-2681, Conversione in Legge, con modificazioni del DL Semplificazioni n. 72/2022, art. 26.

[2] Per un approfondimento sulle modifiche all’art. 79 CTS si rimanda al recente contributo di L. Gabbanelli, F. Moroni, M. Peta, Decreto Semplificazioni: come cambia la commercialità per gli ETS, in Fisco e Tasse, 7 agosto 2022.



TAG: Terzo Settore e non profit