Tra le operazioni di trasformazione la scissione si può dire opposta alla fusione ai fini degli effetti gius-contabili e sotto il profilo strategico proprio dell’operazione. In particolare, mentre la fusione rientra nel più vasto fenomeno di concentrazione ed integrazione fra più imprese, rappresentando la forma di aggregazione aziendale più completa con l’unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano[1], la scissione consiste nella disaggregazione del patrimonio della società scissa (o scindenda) in più parti, o quote, e nel loro trasferimento[2] a più società, preesistenti o neocostituite società beneficiarie o scissionarie, le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite non alla società scissa (come avverrebbe nel caso di conferimento) bensì ai suoi soci, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella scissa secondo il rapporto di concambio.
Nelle diverse tipologie e finalità della scissione[3], il patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria non deve essere necessariamente costituito da una o più aziende o rami di azienda, ma può anche essere composto da singoli beni o gruppi di beni. Nel proseguo si fa riferimento all’ipotesi più diffusa e disciplinata dall’ OIC4 di trasferimento dell’ azienda o del complesso aziendale relativo ad un distinto ramo dell’impresa e/o ad una pluralità di attività che sotto il profilo strategico, ad esempio per una PMI, potrebbe determinare il vantaggio di un nuovo posizionamento sul mercato con gli effetti legati alla norma giuridica contenuta dell’articolo 2506 c.c. [4].
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[1] Cfr. Si veda dello stesso autore, Peta M. “Le fusioni delle PMI: operazioni di riorganizzazione di società con controllo comune o tra terzi indipendenti, aspetti contabili ed esempi, Fisco e Tasse, 21 luglio 2022, PMI: aspetti giuridico-contabili della fusione - FISCOeTASSE.com
[2] L’articolo. 2506 Cod. Civ. parla ora, dopo le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 6/2003, utilizza il termine “assegnazione”
[3] Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia delle Entrate, nel recente interpello del 14 marzo 2022, ha affermato che, seppure la posizione della società beneficiaria della scissione sia equiparata a quella della società risultante dalla fusione (o all'incorporante), il rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva delle perdite sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista alla scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione.
[4] L’art. 2506 del Codice civile, stabilisce che “con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”. Pertanto, le forme con cui può essere attuata la scissione sono le seguenti: a) scissione totale (o integrale o propria) con beneficiarie di nuova costituzione o con beneficiarie preesistenti (scissione totale per incorporazione), con l’assegnazione delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della scissa estinta; b) scissione parziale (o impropria), con l’assegnazione delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della scissa, che però rimane in vita.
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Sotto il profilo delle finalità economiche, la scissione è un’ operazione molto complessa che consente, a seconda della sua configurazione, di raggiungere obiettivi diversi. L’OIC 4 fa un’elencazione precisa degli obiettivi rilegati a quelli di maggiore interesse anche per le PMI, tra i quali:
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Il procedimento di scissione, disciplinato dagli artt. 2506—2506-quater del Codice civile, è modellato su quello della fusione. La documentazione contabile che accompagna la scissione fa riferimento a:
[1] Il contenuto minimo è dettato, anche per le scissioni, dall’art. 2501-ter del Codice civile ed include, nei casi in cui sia applicabile (nella normalità dei casi: nelle scissioni con beneficiarie preesistenti e nelle scissioni non proporzionali, anche con beneficiarie neocostituite) l’indicazione del rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro.
[2] Se il criterio di assegnazione non è quello “proporzionale” occorre espressamente prevedere che i soci dissenzienti hanno il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo pari a quello previsto in ipotesi di recesso, indicando coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto (art. 2506-bis del Codice civile)
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Caso studio : ipotesi di scissione di due rami aziendali con calcolo di disavanzo e avanzo di (annullamento) concambio azioni e situazione patrimoniale post-scissione delle società beneficiarie La “A spa industriale ed immobiliare” è un’impresa industriale ed immobiliare. La compagine azionaria della società è costituita dal socio Rossi che possiede 16.000 azioni da nominali euro 10 cad. pari al 10% del capitale sociale; socio Neri possiede 16.000 azioni da nominali euro 10 cad. pari al 10% del capitale sociale; la “B Industriale spa” possiede 128.000 azioni da nominali euro 10 pari all’80% del capitale sociale. Nel bilancio di B dette azioni sono iscritte per euro 3 milioni; - il valore del capitale economico attribuibile alla spa A è pari a 4 milioni di cui euro 1,2 milioni imputabili all’attività immobiliare ed euro 2,8 milioni all’attività industriale. Si vuole effettuare una scissione con le seguenti caratteristiche: - alla “B Industriale spa” viene trasferito il ramo industriale di A; - alla “Y Immobiliare spa” viene trasferito il ramo immobiliare di A. Calcoli concambio e disavanzo e situazione per B e Y post-scissione
Euro 1.200.000 x 80%= 960.000 Valore della partecipazione A nella contabilità di B industriale euro 2.100.000 A-B 960,000-2100000= 1.140.000 disavanzo da annullamento
Avanzo di scissione in B): A) quota del patrimonio netto (ramo industriale) di A spa trasferito a B Industriale spa di pertinenza dei soci Bianchi e Rossi euro 1.200.000 x 20% = euro 240.000 B) aumento di capitale sociale di B Industriale spa riservato ai soci Neri e Rossi 14.000 x 10 = 140.000 A-B= 240.000- 140.000 =100.000 avanzo di scissione
Disavanzo di concambio per Y Immobiliare
Disavanzo Immobiliare 160
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Situazione patrimoniale pre-scissione
Situazione Patrimoniale di A Spa al 30/06