Il revisore legale (o la società di revisione) prima di avviare qualsiasi processo ispettivo, conoscitivo o di indagine dell’attività deve accertare la propria indipendenza ed obiettività rispetto alla società revisionata legati alle caratteristiche intrinseche e fondamentali dello scetticismo professionale[1].
La norma di riferimento si legge nell’articolo 10 del D.Lgs 39/2010 che recita “ Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché' qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”, nonché nei principi di revisione internazionali ISA Italia 200[2] e 220[3].
Si tratta di un requisito sostanziale in quanto il revisore con riferimento al periodo cui si riferiscono i bilanci e durante il periodo in cui viene eseguita l’attività di revisione legale, deve:
La rilevanza e delicatezza del tema si rinviene in taluni punti essenziali della norma che legano l’accettazione o il proseguimento dell’ incarico di revisione legale, alla valutazione e documentazione di:
Qualora il revisore rilevi un potenziale rischio alla sua indipendenza deve adottare tempestivamente misure idonee a mitigarlo in maniera efficace. A tal fine è chiamato annualmente ad attestare la propria indipendenza e quella dell’eventuale personale impiegato nell’attività di revisione nella dichiarazione annuale di indipendenza.
[1] ISA 200 par.15 Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi
[2] L’ ISA 200 stabilisce che il revisore è soggetto ai principi etici applicabili per gli incarichi di revisione contabile del bilancio inclusi quelli relativi all’indipendenza, par. 14.
[3] L’ISA 220 sottolinea l’importanza dell’indipendenza, attraverso l’obbligo in capo al revisore dell’acquisizione di informazioni pertinenti il soggetto incarico al fine di valutare circostanze e rapporti che possano costituire minaccia all’indipendenza, par. 11
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Il comma 1-ter dell’articolo 10, D. Lgs 39/2010, sancisce espressamente la rilevanza dell’adozione di misure ragionevoli per garantire che l’ indipendenza affinché l’attività di revisione non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale, nonché applicabile alla sua rete, ai suoi membri degli organi di amministrazione, ai suoi dirigenti, eventuali altri suoi revisori, ai suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.
Non devono sussistere i rischi di un autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.
Ogni contenuto del requisito dell’indipendenza deve essere adeguatamente documentato nelle carte di lavoro che dovranno comprendere tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché' le misure adottate per prevenirli e limitare le responsabilità conseguenti
La norma prevede la sottoscrizione della dichiarazione annuale contenente un’attestazione particolareggiata delle cariche e dei ruoli che il revisore non può rivestire per il detto requisito dell’indipendenza. In particolare, il revisore legale o il responsabile chiave dell’attività di revisione non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico.
Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
In generale i soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l’obiettività del revisore o del responsabile dell'incarico.
Il requisito dell’indipendenza si ravvisa anche nelle modalità di definizione del corrispettivo dell'incarico di revisione legale che non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori.
A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:
La norma, ed in particolare l’articolo 10- ter, nella definizione del requisito dell’indipendenza, specifica la rilevanza delle procedure e dell’organizzazione interna del revisore. In particolare, la società di revisione legale, al fine di tutelare l'indipendenza e l’obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce le direttive e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8.
Il revisore legale o la società di revisione legale si deve dotare di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.
I diversi livelli rispetto ai quali detta ragionevole sicurezza devono essere perseguibili dipendentemente dall’ampiezza e dalla dimensione dell’incarico, afferiscono a:
1)Questionario sulla sussistenza di requisiti per l’ineleggibilità o la decadenza
La valutazione finale viene data automaticamente da Revisal sulla base delle risposte al questionario.
2) E’ possibile inoltre calcolare, per il Sindaco o il Collegio sindacale, la dipendenza finanziaria.
Il software, sulla base dei parametri di compenso indicati manualmente dal professionista, sviluppa un calcolo di indici e indicatori, restituendo la valutazione finale DIPENDENTE o INDIPENDENTE.
2) Al termine del processo di valutazione, è possibile stampare in formato .pdf l’attestazione di indipendenza.