Speciale Pubblicato il 29/07/2022

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Social bonus per gli ETS. In Gazzetta il Regolamento di attuazione

di Moroni Avv. Francesca

Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus: tutte i dettagli nel decreto 89/2022



Con Decreto n 89 del 23 febbraio 2022 (in G.U. n. 163 del 14 luglio 2022) il MLPS ha pubblicato il “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”. Nello specifico, il Decreto individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società  del credito di imposta (social bonus).

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Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

La misura si pone in attuazione dell’art. 81, comma 1 del Codice di Terzo settore con cui si istituisce un credito d’imposta 

in favore degli  enti  del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro  e  delle politiche  sociali   un  progetto  per   sostenere  il recupero   

Più nel dettaglio, il credito  di imposta  è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che  non svolgono attività commerciali nei  limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa, come individuati ai sensi del DPR  22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei  ricavi  annui.

Tali beni devono essere assegnati ai suddetti  ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale cui all’articolo 5 del Codice con modalità non commerciali.

Per il recupero di beni immobili, le erogazioni   liberali  sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi   edilizi  di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001,  n.   380,  finalizzati  ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le   spese di gestione dei beni,   anche  al  fine   di  assicurarne  l’efficienza funzionale. 

In riferimento invece all’ambito soggettivo di applicazione, possono fruire del credito d’imposta 

Come fruire del social bonus

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali  di   pari importo e spetta  a  condizione  che  le  erogazioni   liberali  siano effettuate  esclusivamente  mediante   sistemi  di  pagamento   che  ne garantiscano la tracciabilità.

La causale  del  pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente  del  Terzo

settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione. 

Le persone fisiche e gli enti non commerciali  fruiscono del credito d’imposta a  decorrere  dalla  dichiarazione  dei    redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione  liberale.

La  quota   annuale  non  utilizzata   può essere   riportata   nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad  esaurimento del credito. 

Per  i  soggetti  titolari  di  reddito  d’impresa,  il   credito d’imposta è utilizzabile in compensazione,  a decorrere dal periodo d’imposta  successivo a  quello  di  effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello   F24  esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (che indicherà il codice tributo con apposito provvedimento), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.  In  caso   di mancato  utilizzo,  in   tutto  o  in   parte,  dell’importo   annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta   successivi. 

In sintesi, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative  ai  periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione. Inoltre, lo stesso non concorre alla formazione  del  reddito, ai fini IRES, e del valore della produzione,  ai fini IRAP

Procedura

Il Decreto indica poi in maniera dettagliata tutte le fasi del procedimento, ovvero:

Fase transitoria

In concreto, ad oggi, i soggetti destinatari   delle  erogazioni liberali in denaro  sono:

che utilizzano i suddetti beni per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con modalità non commerciali.

Fino all’operatività del RUNTS, l’istanza di partecipazione (art. di  cui   8,  comma  1 del Regolamento in esame)  dovrà    essere accompagnata da copia dello statuto vigente  dell’ente   proponente  e degli eventuali partners.

In aggiunta, alla predetta istanza di partecipazione, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul RUNTS del bilancio di  cui   all’articolo  13, commi 1 e 2  del   Codice,  deve  essere   allegata copia  dell’ultimo bilancio approvato dagli  organi   statutari  dell’ente proponente  e degli eventuali partners,  o,  in  alternativa,  l’indicazione delle pagine del sito internet  dell’ente  ove  il medesimo

documento  è pubblicato. 

Infine, alle erogazioni previste nel presente regolamento non si applicano le  disposizioni   di  cui  all’articolo   83  del   Codice,    nè   le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.