Con Decreto n 89 del 23 febbraio 2022 (in G.U. n. 163 del 14 luglio 2022) il MLPS ha pubblicato il “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus”. Nello specifico, il Decreto individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito di imposta (social bonus).
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La misura si pone in attuazione dell’art. 81, comma 1 del Codice di Terzo settore con cui si istituisce un credito d’imposta
in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero
Più nel dettaglio, il credito di imposta è riconosciuto alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa, come individuati ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Tali beni devono essere assegnati ai suddetti ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale cui all’articolo 5 del Codice con modalità non commerciali.
Per il recupero di beni immobili, le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta in ragione degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Le erogazioni liberali possono altresì sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale.
In riferimento invece all’ambito soggettivo di applicazione, possono fruire del credito d’imposta
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Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità.
La causale del pagamento dovrà contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo
settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (che indicherà il codice tributo con apposito provvedimento), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
In sintesi, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione. Inoltre, lo stesso non concorre alla formazione del reddito, ai fini IRES, e del valore della produzione, ai fini IRAP.
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Il Decreto indica poi in maniera dettagliata tutte le fasi del procedimento, ovvero:
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In concreto, ad oggi, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro sono:
che utilizzano i suddetti beni per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con modalità non commerciali.
Fino all’operatività del RUNTS, l’istanza di partecipazione (art. di cui 8, comma 1 del Regolamento in esame) dovrà essere accompagnata da copia dello statuto vigente dell’ente proponente e degli eventuali partners.
In aggiunta, alla predetta istanza di partecipazione, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul RUNTS del bilancio di cui all’articolo 13, commi 1 e 2 del Codice, deve essere allegata copia dell’ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell’ente proponente e degli eventuali partners, o, in alternativa, l’indicazione delle pagine del sito internet dell’ente ove il medesimo
documento è pubblicato.
Infine, alle erogazioni previste nel presente regolamento non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 del Codice, nè le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge a titolo di deduzione o di detrazione di imposta.
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