È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27.06.2022, il decreto del Ministero della salute del 31.05.2022 con le regole per l’operatività del c.d. bonus psicologico, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.
Il 19 luglio 2022 l'INPS ha pubblicato la tanto attesa circolare con le regole per richiedere il bonus psicologico. In particolare, la Circolare n 83/2022 fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022, c.d. Bonus psicologo 2022.
Ecco come funziona.
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Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di:
a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Come riportato il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso:
Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico.
L'elenco sarà consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.
I professionisti devono autenticarsi nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la Carta di identità elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS).
L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.
Il professionista presente nell'elenco è abilitato all'inserimento del proprio IBAN.
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:
ISEE inferiore a 15.000 il beneficio | fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario |
ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro | il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario |
ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro | il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario |
L'INPS con nota n 2905 del 21 luglio informa che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022).
In data 19 luglio 2022 l'INPS ha pubblicato la tanto attesa circolare con le regole per richiedere il bonus psicologico.
In particolare, la Circolare n 83/2022 fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo.
La richiesta del beneficio deve essere presentata in modalità telematica all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso:
All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto presenti negli archivi istituzionali dell'INPS.
Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica il soddisfacimento dei requisiti.
In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida:
in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida |
in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita |
Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.
I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse.
L'assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri e in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari.
L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
Ecco come funziona l’utilizzo del contributo:
INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua.