Speciale Pubblicato il 12/07/2022

Tempo di lettura: 6 minuti

Codice della crisi: adeguatezza degli assetti organizzativi

di Dott.ssa Monica Peta

La crisi e il ruolo dell'adeguatezza degli assetti organizzativi nel decreto n 83/2022: focus sulle novità e sugli strumenti per la gestione dell'early warning



Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs 83/2022 (“Decreto 83/2022”) recante le modifiche[1] al Codice della Crisi e dell’insolvenza in attuazione alla direttiva (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazioni ed insolvenzac.d. “Direttiva Insolevncy” (il cui termine ultimo è fissato per il 17 luglio 2022). 

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Si ricorda che, il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR – ha rinviato l’entrata in vigore del Codice della crisi, in ultimo al 15 luglio 2022 (in ragione del completamento della disciplina evitando questioni intertemporali nell’applicazione delle norme).

Il legislatore italiano è intervenuto di fatto aderendo:

Le  novità di maggior rilievo introdotte dal decreto analizzati nel prosieguo s’incentrano su: 

a. la nozione di crisi che si rispecchia negli assetti organizzativi dell’impresa; 

b. l’individuazione degli indicatori che colmano il vuoto dell’art. 2086 c.c.; 

c. gli strumenti per la ristrutturazione.

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Focus sulla nozione di crisi e sugli adeguati assetti

Il Decreto 83/2022 (ri)definisce la crisi d’impresa: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, che si  manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi, anziché nei sei mesi successivi previsti dall’originaria versione del Codice della crisi[2]”. Tale modifica di fatto amplia l’orizzonte temporale di riferimento della crisi allineandosi alla nozione aziendalistica di perdita della continuità aziendale.

Contestualmente, il Decreto abroga tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l’attivazione delle procedure di allerta e composizione assistita e rafforza il dovere dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (articolo 2086 del Codice civile), colmando il vuoto della norma sui criteri attuativi degli adeguati assetti. In particolare, prevede che gli assetti organizzativi per essere ritenuti adeguati debbano essere strutturati in modo da consentire di[3]

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I segnali di allarme e le azioni tempestive degli organi sociali nella pre-crisi

A completare il punto precedente, l’articolo 4 del Decreto 83/2022 integra la definizione di segnali di allarme al verificarsi dei quali scattano gli obblighi di attivazione tempestiva degli organi sociali per il superamento della crisi proponendo un’elencazione tassativa.

In particolare: 

A ben vedere, il complesso di tali disposizioni completa il disegno originario sotteso alle modifiche del Codice civile introdotte dal Codice della crisi in vigore dal marzo del 2019 (articolo 2086 c.c.), rafforzando ulteriormente la rilevanza la nozione di organizzazione aziendale quale strumento principe per la realizzazione dell’obiettivo dell’emersione tempestiva della crisi. 

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Parametri più rigorosi per gli amministratori e gli organi di controllo

Sotto tale profilo, il maggior rigore della norma, si legge nell’integrazione di  parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti nella versione originaria del Codice nel contesto degli strumenti di allerta e composizione assistita della crisi, che gravano sulla responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo della società con maggiori e più stringenti doveri di monitoraggio della situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell’impresa nel corso della vita sociale.

Sul punto Assonime, nell’audizione  di maggio 2022, ha giustamente evidenziato che, “tale approccio è condivisibile purché sia attuato in linea con i principi europei – come strumento volontario di ausilio all’impresa, e dove gli strumenti per la ristrutturazione più flessibili e maggiormente accessibili”. Vale a dire che, l’intervento sul  sistema di allerta non deve far perdere di vista la formulazione originaria del Codice, evidenziando addirittura  estratti onerosi e punitivi (basti pensare alle recenti vicende legate agli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate), che devono intendersi distanti dalla filosofia europea degli early warning tools.

Solo in tale accezione la combinazione delle regole sugli assetti organizzativi dell’impresa con la previsione di procedure giudiziali e stragiudiziali efficienti, può dare luogo a un circuito virtuoso in cui quanto prima è possibile cogliere i segnali di crisi, tanto più sarà possibile intervenire tempestivamente in modo da salvaguardare non solo l’interesse dell’impresa, ma anche quello dei creditori e degli altri stakeholders. 

L’attuazione di tali misure dovrebbe contribuire, a sostenere il cambiamento culturale (promosso sin dalle prime riforme del 2005- 2006), volto a rendere la crisi un momento fisiologico della vita dell’impresa, un rischio da presidiare e da integrare, al pari degli altri, nel più ampio sistema di controllo e gestione dei rischi, vero perno della gestione e delle strategie dell’impresa[1]

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Conclusioni

A parere di chi scrive, il novellato impianto della crisi d’impresa pesa   sull’amministratore/imprenditore facendo emergere la c.d. “responsabilità risarcitoria” nel caso di non  ottemperanza all’obbligo di istituzione degli  adeguati assetti. 

In sostanza, senza un adeguato assetto organizzativo, l’attività svolta dell’impresa collettiva è da considerarsi illecita ai sensi dell’articolo 2086 c.c. al pari di un’attività condotta con patrimonio netto negativo. Ciò si evince dal sistema del CCII che mette in correlazione l’inadeguata implementazione degli assetti organizzativi alla responsabilità dell’imprenditore  incapace   di attivarsi (già nella fase pre-crisi) tempestivamente per l’intercettamento ed il superamento dello squilibrio.  

NOTE

 [1]   Il 17 marzo 2022 è stato approvato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della direttiva (Ue) 2019/1023 c.d. “direttiva Insolvency, si veda Peta M. “Crisi d'impresa: gli adeguati assetti per la tempestiva rilevazione”, Fisco e Tasse, Maggioli, 25 marzo 2022 

[2] Cfr. art, 1, comma 1, lettera a) Decreto 83/2022.

[3] Cfr. art. 3, lettera a), b) c) Decreto 83/2022

[4] Si veda Assonime “Proposte di modifica del Codice della crisi d’impresa e di insolvenza”, Roma 23 maggio 2022

 



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza