Il 31 ottobre 2024 scade il termine per la presentazione dell’istanza per il riversamento volontario per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, termine che era stato prorogato dal decreto legge del 29.03.2024 n. 39 (c.d. Blocca crediti edilizi) convertito nella Legge n. 67 del 23.05.2024.
Per i soggetti che hanno già presentato il modello di accesso e non hanno ancora effettuato il versamento dell’unica o prima rata potevano scegliere di revocare l’adesione entro il 30 settembre 2024, successivamente alla revoca, ed entro il termine del 31 ottobre 2024, è possibile sempre presentare una nuova istanza.
Non ci sono modifiche alla procedura di riversamento, ma sarà necessario aggiornare il relativo modulo di istanza e le istruzioni.
Questa è una proroga opportuna poiché nei prossimi mesi sarà possibile definire meglio la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti.
In breve:
La procedura di riversamento del credito per la ricerca e sviluppo comporta la cancellazione delle sole sanzioni, degli interessi e l'impunità per il reato di compensazione indebita, e riguarda le attività di ricerca e sviluppo svolte in periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.
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Ricordiamo che la procedura di riversamento spontaneo, di regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 145/2013, è stata prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021.
La sanatoria riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione F24 fino al 22.10.2021.
La norma consente di sanare:
La sanatoria è preclusa per il riversamento dei crediti già accertati con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
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La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta:
che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
L’adesione alla procedura garantisce la non punibilità dei delitti di cui all’articolo 10- quater del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
La procedura non può essere utilizzata qualora il credito d'imposta sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Per accedere alla sanatoria occorre presentare all'Agenzia delle Entrate, la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, utilizzando l'apposito modello che dovrà essere aggiornato (quello precedente è stato approvato con Provvedimento del 01.06.2022 n. 188987), esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre 2024 e provvedere al versamento dell'importo della regolarizzazione, tramite modello F24 entro i seguenti termini:
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L'Agenzia delle Entrate ha già iniziato a diramare alcune lettere di avviso ai contribuenti segnalando alcune possibili “anomalie” nell’utilizzo in compensazione dei crediti R&S, avvisando della possibilità del riversamento spontaneo.
Riportiamo una lettera di esempio di avviso dell'Agenzia, tratta da un caso reale.
In particolare, l’Agenzia utilizzando i dati fiscali in suo possesso (Quadro RU dichiarazione dei redditi, quadro RS modello IRAP, dati di bilancio ecc.) determina alcuni indicatori sintomatici (indicatori di rischio) del possibile utilizzo indebito del credito d’imposta in argomento.
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Sono 9 gli indicatori utilizzati dall’amministrazione finanziaria:
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Con risoluzione n. 34/E del 05.07.2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo, come segue:
Codice | Denominazione |
8170 | “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE” |
8171 | “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA” |
8172 | “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA” |
8173 | “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA” |
L’Amministrazione finanziaria precisa poi che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.
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