Con la circolare 76 del 30 giugno 2022 e il messaggio 2637 del 1 luglio ( di parziale rettifica) Inps fornisce un riepilogo completo e dettagliato delle novità in tema di contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e per i Fondi di solidarietà.
Come noto la riforma in legge di bilancio (legge 234 20219 ha ampliato le coperture a tutte le imprese con almeno un dipendente prevedendo anche aliquote agevolate temporanee.
Per i datori di lavoro dei settori non industriali in generale sono previsti costi maggiori rispetto al passato.
Vengono anche fornite istruzioni operative per la composizione dei Flussi Uniemens da parte dei datori di lavoro.
Per gli oneri arretrati da gennaio a giugno si potrà compensare nei flussi di competenza da luglio a settembre 2022.
Con un nuovo messaggio n. 3649 del 5 ottobre l'istituto precisa che i codici causale indicati per i flussi da gennaio a giugno 2022 possono essere utilizzati anche per la denuncia di ottobre.
Vediamo in sintesi nei paragrafi che seguono alcuni dettagli in più.
La circolare si occupa dei seguenti argomenti :
1. Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio: aspetti contributivi
2. Platea dei datori di lavoro destinatari delle integrazioni salariali
3. Le integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
4. Le integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
5. Fondi di solidarietà bilaterali
6. Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
7. Il contributo addizionale
8. Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
9. Il rimborso delle quote di TFR ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.lgs n. 148/2015
10. Aspetti contributivi connessi all’articolo 25-ter del D.lgs n. 148/2015
11.Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens e adempimenti contributivi.
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A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione della matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di cui sono destinatari anche per:
L’obbligo sussiste, sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.
L'isitituto ricorda che resta in vigore l’articolo 2, secondo comma, della legge n. 877/1973, il quale dispone che: “È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni”.
ATTENZIONE : Tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in- in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale
Per la determinazione della dimensione aziendale la circolare precisa che pur restando valida la regola della media semestrale, visto lìeliminazione dell'alternatività tra cassa ordinaria e srtaordinaria , nel caso il datore di lavoro peri con piu posizioni contributive il computo della media va effettuato considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).
Pertanto non dovranno essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali
I datori di lavoro di area CIG che occupano mediamente più di 15 dipendenti che operano con più posizioni contributive dovranno richiedere all’Inps l’attribuzione del codice di autorizzazione «3Y» ovvero «azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo Cigs». La richiesta va effettuata entro il mese successivo a quello nel quale si realizza il requisito occupazionale.
I datori di lavoro operanti in ambito Fis su più matricole devono invece richiedere i codici :
validi per il 2022, anno con un contributo previdenziale temporaneo
In attesa del rilascio del codice di autorizzazione, la direzione ha attribuito d’ufficio il codice «0J».
Dal periodo di competenza gennaio 2023, sempre d’ufficio saranno eliminati dalle posizioni contributive attive e sarà attribuito il codice «9N», che assumerà il nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo Fis».
Con il nuovo messaggio INPS precisa, in riferimento ai datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che i codici L029 e L030 erano stati istituiti unicamente per il recupero del contributo ordinario del Fis da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell'ambito di applicazione della Cisoa.
Questi datori di lavoro, sino al 31 dicembre 2021, erano tenuti al versamento della contribuzione Fis. A seguito dell'applicazione della disposizione contenuta nella legge 234/2021, avrebbero dovuto versare alla Cisoa, e di conseguenza recuperare quanto corrisposto al Fis nella prima parte dell’anno in corso. Tuttavia poiché il decreto interministeriale di accesso alla Cisoa non è stato ancora pubblicato, questi datori di lavoro sono a tutt'oggi tenuti al versamento della contribuzione Fis, utilizzando i codici sopra elencati.