Occorre premettere che tra i molteplici rinvii delle imminenti scadenze fiscali, disposti con il Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 73/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022), non risulta contemplata la scadenza dell’opzione per l’estensione di un ulteriore quinquennio del regime speciale per lavoratori impatriati.
In particolare, l’art. 5 co. 2 bis del decreto legge n. 34/2019 (Decreto Crescita), come modificato dall’art. 1 co. 50 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha consentito la fruizione del regime speciale per un ulteriore quinquennio (di cui al co. 1 lett. c), da parte dei lavoratori impatriati che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, a condizione che abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati previsto dall’art.16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147.
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L’estensione quinquennale del regime speciale è subordinata, tuttavia, all’esercizio di un’opzione che prevede l’esecuzione di un versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari:
a) al 10% dei redditi di lavoro dipendente e lavoro autonomo agevolabili che sono stati prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, sempreché in tale momento il lavoratore soddisfi, alternativamente, uno dei seguenti requisiti: avere almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo); essere diventato proprietario, successivamente al trasferimento, di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei dodici mesi precedenti, oppure entro i diciotto mesi successivi alla data di esercizio dell'opzione (art. 5, co. 2 bis, lett. a);
b) al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili che sono stati prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, sempreché in tale momento abbia almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e, dopo il trasferimento in Italia, o nei dodici mesi precedenti, oppure entro i diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, diventi proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (art. 5, co. 2 bis, lett. b).
In entrambi i casi l'unità immobiliare potrà essere acquistata dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
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Quanto alle modalità di esercizio dell'opzione, in base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 60353/2021, tali somme dovranno essere versate tramite modello F24 in unica soluzione e senza ricorrere all’istituto della compensazione avvalendosi, a seconda del caso, del codice tributo: "1860" - "Importo dovuto (10 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019" oppure del codice tributo "1861" - "Importo dovuto (5 per cento) per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019" - entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.
Risultano esclusi dall’esercizio dell’opzione gli sportivi professionisti titolari dei rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (cfr. articolo 5 comma 2-quater del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (decreto Crescita)).
Articolo a cura di Giuseppe Graziadei e Roberto Bianchi