Speciale Pubblicato il 30/06/2022

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Decreto PNRR 2 convertito in legge: sintesi delle novità fiscali

di Redazione Fisco e Tasse

Pubblicata in GU n 150 del 29.06 la Legge n 79 di conversione del decreto PNRR 2. Le novità per: sanzioni pagamenti POS, fattura elettronica forfettari, superbonus



Il PNRR 2 decreto n 36 del 30 aprile 2022 è stato convertito con modificazioni in Legge n 79 pubblicata sulla GU n 150 di ieri 29 giugno 2022. Ecco il testo del Decreto legge del 30.04.2022 n. 36 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.

Tra le novità si segnalano cambiamenti per la fatturazione elettronica dei forfettari e le sanzioni per chi non accetta i pagamenti POS oltre a novità in tema di superbonus.

Vediamo maggiori dettagli.

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PNRR 2: novità su fattura elettronica per i forfettari

Con le disposizioni previste dall'art. 18 si stabilisce l'obbligo di fatturazione elettronica esteso ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche, in particolare:

Inoltre, nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero terzo trimestre del periodo d'imposta 2022) ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L'estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 che ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

PNRR 2: novità su sanzioni per chi non accetta pagamenti POS

Si prevede che partire dal 30 giugno 2022 (in luogo del 1° gennaio 2023) entrano in vigore le sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti tramite i POS

A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti degli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

PNRR2: novità sul superbonus

Il comma 4-ter dell’articolo 18, inserito in sede di conversione in legge, specifica le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento (cd. superbonus) per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con criteri antisismici ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti).

In particolare, per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022

l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

PNRR2: novità sul codice della crisi d'impresa

Ai sensi dell' art 42, non modificato in conversione del decreto in legge, fa slittare di due mesi, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi di imprese.

Ricordiamo che il 17 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di un decreto legislativo recante modifiche al Codice della Crisi d’impresa pertanto è necessario prevedere una data di entrata in vigore dell’intero Codice che ne renda possibile l’armonizzazione rispetto alle previsioni della direttiva.

Ciò, al fine di evitare problematiche di diritto intertemporale per gli operatori, che, in caso di previa entrata in vigore del Codice della crisi nel testo attuale, si troverebbero ad applicare istituti già profondamente modificati nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare e nuovamente modificati dallo schema di decreto legislativo attuativo

PNRR 2: novità per l'ENEA

Nell’ambito del PNRR il Superbonus rappresenta una delle principali proposte progettuali dell’intero Piano e sono stati introdotti due specifici target

Si prevede che, ai fini del rafforzamento del sistema di monitoraggio, nonché al fine valutare nel modo più adeguato tutti i risparmi energetici connessi agli interventi di cui all’art. 16 del D.L. 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013, la disposizione prevede che, analogamente a quanto avviene per il Bonus Casa per gli interventi di riqualificazione energetica, ENEA:

elabori le informazioni pervenute e trasmetta una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.



TAG: PNRR - Next Generation EU e Recovery Fund