Speciale Pubblicato il 28/06/2022

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Fatturazione elettronica forfettari: le condizioni per la moratoria delle sanzioni

di Graziadei Avv. Giuseppe , Dott. Roberto Bianchi

Moratoria sulle sanzioni per la fattura elettronica dei forfettari fino al 30 settembre 2022 se le fatture verranno entro il mese successivo all'effettuazione delle operazioni



Come è ormai a tutti noto, dal 1 luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche a carico dei soggetti titolari di partita IVA in regime forfettario - sempreché superino i 25.000 euro di fatturato - e tutto ciò in virtù dell’art.18 D.L. 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

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In linea generale, pertanto, dal 1 luglio 2022 restano esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica esclusivamente i titolari di partita IVA in regime forfettario che percepiscono ricavi e compensi inferiori ai 25.000 euro per i quali, tuttavia, tale obbligo risulta solamente differito, entrando in vigore anche per loro, a tutti gli effetti, a far data dal 1 gennaio 2024.

Ciò premesso, permanendo l’esigenza di salvaguardare la privacy e tutelare i diritti e le libertà della persona, almeno sino al 31 dicembre 2022 resta nel contempo vigente il divieto di emissione delle fatture elettroniche (sancito dall’art. 10 bis del D.L. n. 119/2018 «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» e prorogato con il Decreto fisco-lavoro 2022 D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215), a fronte dei servizi e prestazioni rese in ambito sanitario dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (le cui informazioni sono utilizzabili esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione di disposizioni tributarie, come l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, o il monitoraggio della spesa sanitaria). 

Di conseguenza, fatte salve ulteriori proroghe, a fronte delle prestazioni sanitarie oggetto di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria (STS) la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria solo a partire dal 1 gennaio 2023.

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Moratoria delle sanzioni per il terzo trimestre 2022

Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a carico dei soggetti forfettari è stata prevista, inoltre, una contestuale fase di moratoria delle sanzioni, in ragione della quale i soggetti forfettari tenuti all’emissione della fattura dematerializzata, per il solo periodo del terzo trimestre 2022, non saranno assoggettati a sanzioni se emetteranno le fatture elettroniche entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione anziché nell’ordinario termine di legge e, pertanto, nei dodici giorni successivi a tale data. 

A partire, quindi, dal 1 ottobre 2022, la violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, trattandosi di fattura non soggetta a IVA da parte di un soggetto che applica il regime forfetario, verrà punita in base alle previsioni dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 471/1997 e, pertanto, con l’applicazione di una sanzione che potrà oscillare dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro se dall’errore non derivano conseguenze sul calcolo dell’IVA o delle imposte sui redditi. 

Tale violazione, tuttavia, laddove il contribuente abbia tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette e abbia altresì provveduto alla tardiva emissione della fattura - trattandosi di errore privo di conseguenze sul calcolo dell’IVA - verrà assoggettata alla sanzione residuale di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997, ricompresa tra 250 euro e 2.000 euro (Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello n. 520/2021).

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