Speciale Pubblicato il 27/06/2022

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Rivalutazione terreni e partecipazioni: una storia infinita di proroghe

di Alessandro Carlesimo

La rivalutazione delle partecipazioni e terreni: tutte le leggi di proroga fino all'ultimo termine del 15 novembre 2022



La legge istitutiva della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, è stata a più riprese oggetto di proroghe che hanno sistematicamente riproposto l’istituto estendendone la validità in epoche successive al 2002

Con l’introduzione dell’art. 2, comma 2, D.L. 282/2002, a distanza di poco tempo dall’ introduzione della L. 448/2001, veniva prevista la riapertura di termini in materia di rideterminazione di valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003.  

Mediante l’art. 2 menzionato l’efficacia degli articoli 5 e 7, L. 448/2001 è stata di fatto prorogata di anno in anno, rimodulando il prelievo fiscale dovuto per l’“affrancamento” con aliquote via via crescenti. 

La riapertura dei termini è stata scandita dal susseguirsi di diverse leggi che hanno rimodulato aliquote e prorogato la misura. 

Di seguito la “crono storia” delle modifiche successive tratte dall'eBook Rivalutazione terreni e partecipazioni (eBook 2022)

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Tutte le leggi di proroga dopo la prima legge istitutiva del 2001


RIFERIMENTO NORMATIVO

DATA DI POSSESSO

ALIQUOTA IMPOSTA

 SOSTITUTIVA

art. 3-bis, D.L. 355/2003

1° Luglio 2003

Partecipazioni non qualificate:2 %
 Partecipazioni qualificate:4%
 Terreni: 4%

art. 11-quater decies, D.L. 203/2005

1° Gennaio 2005

Partecipazioni non qualificate:2 %
 Partecipazioni qualificate:4%
 Terreni: 4%

art. 4, D.L. 97/2008

1° Gennaio 2008

Partecipazioni non qualificate:2 %
 Partecipazioni qualificate:4%
 Terreni: 4%

art. 2, Legge 191/2009

1° Gennaio 2010

Partecipazioni non qualificate:2 %
 Partecipazioni qualificate:4%
 Terreni: 4%

art.7, D.L. 70/2011

1° Luglio 2011

Partecipazioni non qualificate:2 %
 Partecipazioni qualificate:4%
 Terreni: 4%

art. 1 comma 473, L.228/2012

1° Gennaio 2013

Partecipazioni non qualificate:2 %
 Partecipazioni qualificate:4%
 Terreni: 4%

art.1, comma 156, L.147/2013

1° Gennaio 2014

Partecipazioni non qualificate:2 %
 Partecipazioni qualificate:4%
 Terreni: 4%

art. 1, co.626-628, L.190/2014

1°Gennaio 2015

Partecipazioni non qualificate: 4%
 Partecipazioni qualificate:8%
 Terreni: 8%

art.1, co.887-888, L.208/2015

1°Gennaio 2016

Partecipazioni non qualificate: 8%
 Partecipazioni qualificate:8%
 Terreni: 8%

art.1, co.554-555, L.232/2016

1°Gennaio 2017

Partecipazioni non qualificate: 8%
 Partecipazioni qualificate:8%
 Terreni: 8%

art.1, co. 997-998, L.205/2017

1°Gennaio 2018

Partecipazioni non qualificate: 8%
 Partecipazioni qualificate:8%
 Terreni: 8%

art.1 co. 1053-1054, L.145/2018

1° Gennaio 2019

Partecipazioni non qualificate: 10%
 Partecipazioni qualificate:11%
 Terreni: 10%

art. 1, co. 693-694, L.160/2019

1°Gennaio 2020

Partecipazioni non qualificate: 11%
 Partecipazioni qualificate:11%
 Terreni: 11%

art.137, D.L. 34/2020

1° Luglio 2020

Partecipazioni non qualificate: 11%
 Partecipazioni qualificate:11%
 Terreni: 11%

art.1, co-1122-1123, L.178/2020

1° Gennaio 2021

Partecipazioni non qualificate: 11%
 Partecipazioni qualificate:11%
 Terreni: 11%

Tuttavia, quest’anno la disciplina non era stata attenzionata dalla Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021). Successivamente, i termini sono stati riaperti addirittura due volte.

Dapprima, ad opera dell’art. 9, D.L. 1° marzo 2022 n. 17 (cd. “Decreto Energia”) (pubblicato in G.U. n. 50 del 1 marzo 2022) il quale ha riproposto la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili) mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva. L’ opportunità è rivolta alla rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima, al 15 giugno 2022. La misura dell’imposta sostitutiva è stata tuttavia innalzata dal 11% al 14%, sia con riferimento alla rideterminazione del valore dei terreni, sia alla rideterminazione del valore delle quote. 

In sede di conversione del Decreto, è stato da ultimo prorogato il termine dal 15 giugno al 15 novembre 2022.



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