Con il DPCM 8.2.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.6.2022, n. 130) è stata data attuazione all’art. 26 del d.l. 16.7.2020, n. 76, norma che ha introdotto un ulteriore tassello sulla digitalizzazione della notifica di atti in materia di tributaria, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge.
Mediante la procedura della notificazione un atto viene portato a conoscenza di un determinato soggetto, consentendogli di adottare le eventuali misure a tutela delle proprie ragioni ovvero di disporre della pubblicità legale di un provvedimento.
La normativa precisa importanti misure poste a tutela del destinatario quali:
La prima parte di questo approfondimento è reperibile nella notizia intitolata: Notifica digitale atti in materia tributaria
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Il gestore della piattaforma (dove vengono gestite le notifiche) invia un avviso di cortesia, in modalità informatica, contenente tutte le indicazioni previste per l’avviso di avvenuta ricezione nei seguenti casi previsti dall’art. 26 del d.l., cioè:
Il destinatario che incorra in decadenze può essere rimesso in termini se dimostra di non avere avuto la notifica per causa ad esso non imputabile.
L’avviso di cortesia è reso disponibile tramite il punto di accesso di cui all’art. 64-bis del d.lgs.
L’utente di “app Io” cha ha attivato il servizio di messaggistica riceve un messaggio che consente di abilitare il servizio anche per gli avvisi di cortesia.
L’avviso deve indicare le modalità che il destinatario deve seguire per accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti che sono oggetto della notificazione.
Se il destinatario ha comunicato un indirizzo e-mail non certificato o un numero di telefono o un recapito digitale diverso da quelli certificati ai sensi del comma 5 dell’art. 26, il gestore è tenuto ad inviare un avviso di cortesia in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione.
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E’ importante considerare il momento in cui si perfeziona la notifica: la consegna dell’avviso di accertamento, della cartella di pagamento, del questionario, dell’avviso di fermo amministrativo, ecc. si perfeziona quando il messaggio è consegnato nella casella PEC e non quando il destinatario lo legge. Le regole sono diverse poiché va considerato il principio di scissione secondo la seguente articolazione riferito da un lato all’amministrazione e dall’altro, differente, al soggetto notificato.
LE REGOLE DELLA NOTIFICAZIONE
Per l’amministrazione notificante: rileva la data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma; Per il destinatario la notifica si perfeziona considerando:
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Va tenuto presente che per gli atti diversi da quelli formati dalle pubbliche amministrazioni permane la regola ordinaria dell’art. 6 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, per il notificante la notificazione è perfezionata nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, e per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.
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Con la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma è impedita qualsiasi attività di decadenza dell’amministrazione ed è interrotto il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, del provvedimento, dell’avviso o della comunicazione (art. 26, comma 10, del d.l.).
Il gestore della piattaforma deve rendere disponibili le attestazioni opponibili ai terzi che hanno per oggetto:
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Il gestore deve attestare il caso di malfunzionamento della piattaforma e il ripristino della sua funzionalità (art. 26, comma 13, del d.l.).
GLI ADEMPIMENTI TECNICI (art. 3, comma 4, del d.p.c.m. 8.2.2022)
Per il mittente: impossibilità dell’inoltro telematico dei documenti da notificare. Per il contribuente e il delegato: impossibilità di eseguire l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici. |
Verificandosi l’impossibilità di effettuare l’inoltro telematico dei documenti informatici da notificare da parte dell’amministrazione, nonché per il destinatario, o il suo delegato, di effettuare l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici, si producono importanti conseguenze. Più in particolare, per gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni che sono oggetto della notificazione il termine che scade nel periodo di malfunzionamento, è stabilito che:
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Il gestore della piattaforma conserva i documenti oggetto delle attestazioni per dieci anni dalla data di perfezionamento notifica.
Gli atti oggetto di notificazione restano disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario, circostanza espressamente indicata nell’avvio di avvenuta ricezione.
La notificazione a mezzo della piattaforma in argomento non si applica:
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