Con sentenza pronunciata nella causa C-187/21 (9 giugno 2022), la Corte di Giustizia UE ha fornito criteri interpretativi in merito alla determinazione del valore in dogana delle merci importate. Nel dettaglio, qualora il valore doganale non sia determinabile in base al “valore di transazione”, le Autorità doganali devono ricorrere ai metodi secondari al fine di attribuire alle merci medesime un valore economico reale. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92.
In particolare, il giudice di rinvio (Corte Suprema ungherese) sottopone alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che possono e devono essere presi in considerazione come valore in dogana soltanto i valori che figurano nella banca dati istituita sulla base degli sdoganamenti effettuati dalla stessa autorità doganale dello Stato membro.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), occorra rivolgersi alle autorità doganali di altri Stati membri al fine di ottenere il valore in dogana di merci similari che figurano nelle loro banche dati e/o se occorra consultare una banca dati [dell’Unione] e ottenere i valori in dogana che vi figurano.
3) Se l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92 possa essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore in dogana, non possono essere presi in considerazione i valori di transazione relativi a transazioni del medesimo richiedente lo sdoganamento, anche qualora non siano stati contestati né dall’autorità doganale nazionale né dalle autorità nazionali di altri Stati membri.
4) Se il requisito relativo allo “stesso momento o pressappoco lo stesso momento”, di cui all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 2913/92, debba essere interpretato nel senso che esso può limitarsi a un periodo di +/- 45 giorni precedenti e successivi allo sdoganamento».
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In merito alla prima e la seconda questione, si chiede in sostanza se, in sede di determinazione del valore in dogana, l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, oppure se debba accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell’Unione, se necessario inviando loro una richiesta per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.
I giudici ritengono che l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale deve essere interpretato nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro può limitarsi a utilizzare gli elementi contenuti nella banca dati nazionale che alimenta e gestisce, senza essere tenuta, qualora detti elementi siano sufficienti a tal fine, ad accedere alle informazioni in possesso delle autorità doganali di altri Stati membri o delle istituzioni e dei servizi dell’Unione, fatta salva, in caso contrario, la possibilità, per detta autorità doganale, di rivolgere una richiesta a tali autorità o a tali istituzioni e servizi per ottenere dati supplementari ai fini di detta determinazione.
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In riferimento alla terza questione pregiudiziale sollevata, i giudici aditi si pronunciano nel senso che si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale deve essere interpretato in tal modo: l’autorità doganale di uno Stato membro può escludere, in sede di determinazione del valore in dogana, i valori di transazione relativi ad altre operazioni del richiedente lo sdoganamento, anche se detti valori non sono stati contestati da tale autorità doganale né dalle autorità doganali di altri Stati membri, purché:
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Secondo il giudici della Core di Giustizia UE la nozione di merci esportate «nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento» delle merci da valutare, prevista all’articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice doganale, deve essere interpretata nel senso che, in sede di determinazione del valore in dogana conformemente a tale disposizione, l’autorità doganale può limitarsi a utilizzare dati sui valori di transazione relativi a un periodo di 90 giorni, di cui 45 giorni precedenti e 45 successivi allo sdoganamento delle merci da valutare, a condizione che le operazioni di esportazione, a destinazione dell’Unione, di merci identiche o similari alle merci da valutare effettuate durante tale periodo consentano di determinarne il valore in dogana conformemente a detta disposizione.
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