È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02.04.2022 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.02.2022, inerente l’istituzione di un regime di aiuto per il sostegno, sull’intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire in particolare:
Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 113 del 19.04.2022 "Aiuti investimenti innovativi e sostenibili delle PMI" disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse |
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02.04.2022 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.02.2022 inerente l’istituzione di un regime di aiuto per il sostegno di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire in particolare la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell’economia circolare e la sostenibilità energetica. In pratica, il decreto istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 677.875.519,57 di cui:
L'operatività delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il provvedimento in commento.
Prima di entrare nel merito riportiamo le seguenti definizioni:
DNSH | il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali («Do no significant harm») definito all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio |
energia primaria | l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione |
PMI | le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18.04.2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” nonché all'allegato I del regolamento GBER |
risparmio energetico
| la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) fra il consumo di «baseline» (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico |
zone A | le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna |
zone diverse dalle zone A | le Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto |
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Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI | |
A | essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel elativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nel territorio nazionale, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione |
B | essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali |
C | non essere già in difficoltà al 31.12.2019, secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER. Questa condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché:
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D | trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese, ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi |
E | essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi |
F | aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero |
G | non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell'investimento stesso. |
Per espressa previsione sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le PMI:
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Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie di cui all'allegato 1.
Nello specifico, per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici criteri di valutazione, che consentono all'impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo nell'ambito della procedura di accesso.
Attenzione va prestata al fatto che, in conformità con i divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, non sono, comunque, ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento:
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
REQUISITI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO | |
prevedere l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato 1. L'ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma |
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Essere diretti all'ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente. ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva |
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essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l'impresa interessata deve dimostrare la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, a pena di revoca delle agevolazioni |
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rispettare le soglie di importo delle spese ammissibili, fermo restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente non è oggetto delle agevolazioni di cui al presente decreto:
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essere avviati successivamente alla presentazione della domanda |
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prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni |
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Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardino:
SPESE AMMISSIBILI | |
TIPOLOGIA |
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CARATTERISTICHE DELLE SPESE |
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SPESE NON AMMESSE | Non sono ammesse le spese:
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I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessità e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il c.d. contratto «chiavi in mano»
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Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In particolare:
TERRITORI | PERCENTUALE |
zone A ricadenti nei territori delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia | il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione |
zone A Ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Molise e Sardegna | il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione |
ZOne a | nel caso in cui il programma agevolato sia concluso entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta una maggiorazione del contributo pari a 5 punti percentuali, erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni |
zone diverse dalle zone A | il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25 per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione |
Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato; ciò, però. ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia, e comunque entro i limiti delle Intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.
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