Il Piano di risanamento nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è lo strumento operativo dei diversi istituti giuridici che segna l’effettiva discontinuità rispetto la previgente normativa per almeno tre aspetti basilari:
Ciò è confermato ed evidenziato con rigore, nel nuovo documento di ricerca pubblicato a maggio 2022 dal CNDCEC che individua i nuovi principi di redazione distinti in:
in funzione del ruolo proprio del Piano di diagnosi e di azione.
In questo senso il Documento intende individuare le Linee guida comportamentali per la redazione e stesura del piano (prevedendo talune semplificazioni per le imprese di minori dimensioni).
Di seguito, si esaminano i citati principi che sotto più profili evidenziano la rilevanza funzionale del Piano rispetto all’istituzione degli adeguati assetti ex articolo 2086 c.c., obbligo rafforzato dal legislatore nel novellato Codice della Crisi la cui entrata in vigore sembra essere oramai prossima al 15 luglio.
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Il Piano di risanamento ha in primis una rilevanza informativa per gli utilizzatori e per le diverse categorie di stakeholders direttamente interessati e/o coinvolte:
Rispetto a tali soggetti, il fine principale del Piano è quello di far convergere il consenso verso la deliberata azione di risanamento e consentire di portare a conoscenza tutti gli esiti attesi con i risultati consuntivi, onde permettere, in caso di scostamenti, rimodulazioni delle azioni ancora da intraprendere o cambiamenti nel Piano stesso[1].
In questo senso il Piano presuppone la comunicazione del suo contenuto verso l’interno e verso l’esterno, anche riguardo quei soggetti che possono non aver avuto precedenti rapporti con l’impresa, ad esempio soggetti finanziatori che possano introdurre nuova finanza alternativa.
Il Piano deve essere altresì tempestivo in relazione alla gravità della crisi.
Ciò implica la necessaria attenzione nella redazione del Piano:
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[1] Cfr CNDCEC “I principi di redazione del piano di risanamento”, Maggio 2022
Il documento di ricerca del CNDCEC fissa i principi generali del contenuto del Piano con lo scopo di pervenire alla stesura di un documento sistematico capace di:
Di conseguenza, i principi guida devono soffermarsi su:
Sotto il profilo della coerenza:
Sotto il profilo dell’attendibilità:
La data di riferimento contabile dovrebbe essere quanto più prossima a quella di redazione del Piano. Invero la scelta è influenzata:
Laddove l’elaborazione del Piano risulti non breve, è possibile mantenere la data prescelta inizialmente, se non sono intervenuti significativi scostamenti e venga data evidenza delle variazioni intervenute.
La distanza tra la data di riferimento contabile e la data di redazione del Piano non deve superare il limite oltre il quale le previsioni del Piano richiedano un significativo aggiornamento, ragionevolmente quantificabile, in quattro mesi[1].
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[1] Cfr al riguardo si veda CNDCEC documento di ricerca già citato.
Sotto il profilo della forma è opportuno che il Piano, iniziando dalla presentazione dell’azienda e dalla situazione di partenza, si sviluppi seguendo una sequenza logica nel definire le ipotesi e le strategie di intervento, valorizzando gli esiti previsionali.
Le linee guida del CNDCEC precisano che il documento deve essere redatto in forma scritta e per esteso evidenziando le seguenti sezioni:
Le date e le operazioni attese devono essere rappresentate in modo analitico e con un grado di dettaglio tale da consentire di valutare l’avanzamento e il grado di raggiungimento degli obiettivi e di svolgere comparazioni con i corrispondenti dati storici.
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A ben vedere, i principi sopra commentati conferiscono al Piano la veste nuova di un documento capace di identificare la tipologia e le modalità del percorso di un risanamento che presume l’introduzione di un adeguato assetto amministrativo che consenta di rilevare e monitorare l’andamento dell’attività aziendale e le sue prospettive di continuità aziendale.
Sotto questo profilo i contenuti del piano coincidono con le esigenze informative dell’organo di controllo che ha il dovere di presidiare, seppure con un’ottica e gradi di responsabilità diversi, la gestione dell’impresa al fine di valutare i presupposti della continuità aziendale e degli adeguati assetti.
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