L'agenzia delle Entrate con Provvedimento n 233822 del 22 giugno 2022 dispone ufficialmente la proroga dal 30 giugno al 30 novembre della dichiarazione da presentare per gli aiuti di stato.
Vediamo di fare un po' di chiarezza in questo ginepraio, la normativa è stata più' volte modificata e prorogata, tant'è che restano ancora dubbi. Il tutto nasce dagli obblighi di trasparenza e monitoraggio delle erogazioni pubbliche.
In un periodo già caldo e ricco di adempimenti, il 30 giugno 2022 (arrivata la proroga al 30 novembre) scade il termine per questa dichiarazione relativa agli aiuti di Stato riconducibili al Temporary Framework. Che cosa sia pochi lo sanno!
Si tratta della comunicazione prevista dall’articolo 1 c. da 13 a 17 del DL n. 41 del 2022 mediante la quale il contribuente dichiara il rispetto dei massimali di aiuti ricevuti concessi dal Quadro Temporaneo. Un adempimento che richiede un particolare esercizio di memoria per individuare tutti gli aiuti di Stato percepiti nel corso degli ultimi due anni e la conoscenza delle diverse misure agevolative interessate.
Quindi in conclusione a cosa serve? Serve per verificare che le aziende non abbiano avuto aiuti di Stato eccedenti i massimali previsti.
La cosa pare ancor più assurda in quanto i dati da riportare nel modello sono quelli relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, ciò significa che l’arco temporale oggetto della comunicazione si conclude il giorno stesso della scadenza dell’adempimento ! Senza contare che in occasione della redazione della dichiarazione dei redditi per l’anno scorso, gli stessi dati sugli aiuti di Stato sono stati già messi a disposizione dell’Agenzia, il che rende ancor più incomprensibile l’arco temporale stabilito per questa autodichiarazione.
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Col termine Aiuti di Stato si comprendono tutte le agevolazioni che in questo periodo, soprattutto a seguito della pandemia Covid, lo Stato ha elargito alle imprese sotto varie forme.
Ad esempio l'annullamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, il bonus sanificazione, il bonus adeguamento ambienti di lavoro, il bonus perequativo, ecc.
Nonostante lo Stato sia già in possesso dei dati relativi alle erogazioni pubbliche elargite dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi i Comuni, le Province, le Regioni, le Camere di Commercio, ecc.), non contento ha in passato imposto l'obbligo di comunicare tutte le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi e gli aiuti ricevuti, non aventi carattere generale e secondo il criterio di cassa:
Ad esempio, le erogazioni pubbliche percepite nel 2020 andavano indicate nel 2021 nella Nota Integrativa o nel sito Internet . Cosa bisognava indicare?
Per ogni aiuto occorreva indicare:
E se non basta, detti aiuti andavano elencati anche nel quadro RS e talvolta RU della Dichiarazione dei redditi.
Esiste inoltre il Registro Generale degli Aiuti di Stato (abbreviato in RNA) dove detti aiuti vengono dallo Stato già elencati (non tutti): in tal caso nella Nota integrativa è sufficiente citare che nel corso dell'anno XXXX la società ha ottenuto aiuti di Stato pubblicati sul RNA - Sez. Trasparenza - con la relativa causale.
Esenzioni: i sopra elencati obblighi di pubblicazione non vigono nel caso in cui la somma degli aiuti ricevuti sia inferiore nell'anno a € 10.000.
Termini: la pubblicazione delle informazioni inerenti le sovvenzioni ricevute è da farsi entro il 30.6 di ogni anno. Non mancano naturalmente le sanzioni in caso di mancato adempimento: l'1% degli importi ricevuti col minimo di € 2.000.
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Di fatto è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà quindi con risvolti anche penali in caso di affermazioni mendaci, per cui occorre prestare molta attenzione. Essa serve essenzialmente a monitorare il non superamento dei massimali degli aiuti di Stato ricevuti, indicati nella Sez. 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.
I massimali previsti per impresa unica nell’ambito della sezione 3.1 sono elevati e precisamente:
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Proviamo ad entrare nel dettaglio.
L’autodichiarazione riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nell’art. 1 c. 13 del DL 41/2021, non essendo previsto alcun esonero dall’adempimento, nemmeno per le PMI.
In pratica va presentata da tutti gli operatori economici che hanno beneficiato di un aiuto pubblico.
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Eccezione: chi ha beneficiato soltanto del contributo perequativo (destinato a chi aveva un risultato economico 2020 inferiore per almeno un 30% a quello 2019) gia' ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e percio' puo' evitare questa nuova Dichiarazione. Ma, ripetiamo, se ha avuto qualche altro aiuto (ad es. aiuti IMU) deve comunque ripeterla indicando anche il perequativo ricevuto.
In questa nuova Dichiarazione vanno elencati:
L'Autodichiarazione va compilata secondo l'apposito Modello con Istruzioni approvato il 27.4.22 e scaricabile qui.
Entrando nel dettaglio proviamo a decodificare i vari articoli e commi con i vari bonus previsti. Precisiamo che l'Autodichiarazione va presentata da chi ha beneficiato degli aiuti riconducibili alle seguenti disposizioni normative (c.d. regime “ombrello”) indicate nel quadro A dell'Autodichiarazione sezione I:
a) articoli 24 (esenzione Irap saldo 2019 e 1° acconto 2020), 25 (contributo per chi ha avuto riduzioni di fatturato in aprile 2020 per piu' di 1/3 rispetto al 2019), 28 (credito d'imposta canoni locazione immobili ad uso non abitativo), 120 (credito d'imposta adeguamento ambiente lavoro), 129-bis e 177 (esenzione 1a rata IMU 2020 per immobili turistici) D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
b) articolo 78, c.1 (esenzione 2a rata Imu 2020 per immobili turistici, cinematografi, sale, ecc.)e c. 3 (esenzione Imu 2021 per cinematografi, sale, ecc.), D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020;
c) articoli 1 (contributi a determinate imprese aventi riduzioni di fatturato in aprile 2020 per piu' di 1/3 rispetto al 2019), 1-bis (contributi a determinate imprese con domicilio in zone "rosse"), 1-ter (contributi per imprese di agenzia/mediazione), 8 (bonus locazioni per ott-nov-dic), 8-bis (bonus locazioni per ott-nov-dic per imprese turistiche) e 9-bis (cancellazione 2a rata Imu 2020 per attivita' di intrattenimento/turismo), D.L. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;
d) articolo 2 (bonus ristorazione), D.L. 172/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/2021;
e) articolo 1, c. 599 e c. 602 (esenzione 1a rata Imu 2021 per alberghi, spettacoli e turismo), L. 178/2020;
f) articoli 1, commi da 1 a 9 (contributi a soggetti con media fatturato 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quello medio 2019), 1-ter (contributo ad imprese con inizio attivita' nel 2019), 5 (definizione agevolata avvisi bonari), 6 , commi 5 e 6, e 6-sexies (esenzione 1a rata Imu 2021 per gli immobili appartenenti ai soggetti con riduzione di fatturato), D.L. 41/2021;
g) articoli 1 (contributo perequativo) e 4 (bonus canoni di locazione) D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 106/2021.
Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare con il modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS401 presente nel modello Redditi 2022.
Crediamo a questo punto che la confusione sia tale per cui, al fine di ottemperare a questo obbligo, sia indispensabile la collaborazione tra le imprese ed i professionisti. Dubitiamo infatti che, salvo rari semplici casi, si sia in grado autonomamente di compilare e spedire in via telematica l'Autodichiarazione.
Nell’autodichiarazione vengono richieste anche informazioni che non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:
in caso di superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
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Presentazione
L’autodichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate:
Step consigliati per la compilazione dell'autodichiarazione:
1 l'impresa stampa il suo RNA (Registro Nazionale Aiuti), lo si trova all'indirizzo https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, con ricerca sulla destra sia per denominazione che per codice fiscale
2 poi elenca gli aiuti effettivamente ricevuti, che sono già in contabilità 2020 e 2021;
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3- nella Nota Integrativa si dettaglieranno gli aiuti non presenti nel Registro RNA seguendo il criterio di cassa anziché di competenza;
4 - per quelli presenti nel RNA citare solo l'Ente erogatore e la tipologia di aiuto ricevuto;
5 - per prudenza citare anche gli aiuti "generali", cioè quelli destinati ad una platea di imprese, quali il bonus 50% o 40% per gli investimenti 4.0, quello al 10% o 6%, l'Irap non versata, ecc.