Con il recepimento delle Legge Europea[1] due categorie di holding:
escono fuori dal perimetro di applicazione dello schema di micro-impresa ex articolo 2435 ter c.c.[2] ed hanno l’obbligo di informativa in nota integrativa dei rapporti con parti correlate.
Inoltre, dette holding non possono più beneficiare della semplificazione prevista dal medesimo articolo 2435-bis (secondo e sesto comma) con riferimento alla facoltà di comprendere:
Le citate modifiche ai fini pratici, hanno un effetto impattante considerato che, una fetta abbastanza ampia di holding finanziarie (pure) non superano i parametri relativi ai ricavi ed al numero dei dipendenti previsti nella definizione di micro-impresa di cui all’articolo 2435-ter,c.c.:
In più, sotto il profilo normativo e contabile, non è rinvenibile una definizione precisa di “ente di investimento” e “impresa di partecipazione finanziaria”.
Né la norma, né l’ Oic, nel documento definitivo degli emendamenti ai principi contabili, pubblicato a maggio 2022, hanno chiarito gli aspetti definitori delle holding che dovranno recepire le modifiche per i bilanci 2021.
Al riguardo, non rimane che fare riferimento all’articolo 2 della Direttiva comunitaria 213/34/UE, piuttosto articolata, che definisce:
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Sotto il profilo contabile, l’OIC nel documento del 4 maggio 2022, recepisce le modifiche integrando il paragrafo 10A e 38 dell’OIC 12, con applicazione a partire dai bilanci 2021, che di seguito si riporta testualmente:
Come già detto sopra, la Fondazione OIC, non aggiunge altro riguardo gli aspetti definitori di “ente d’investimento” e “società di partecipazione finanziaria”, ed il riferimento normativo alla Direttiva europea non può considerarsi esauriente date le numerose tipologie di holding esistenti nel nostro paese, si citano a titolo indicativo: holding statiche o meno, con o senza prestazione di servizi alle partecipate, e simili.
Nell’incertezza si attende che, sia la prassi od un nuovo intervento normativo a dare maggiori specifiche.
Ad analisi compiuta, si può affermare, che le holding “statiche” o “pure” in quanto società che non si ingeriscono nella gestione operativa delle società partecipate possano rientrare nella definizione di “imprese di partecipazione finanziaria”.
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Alla luce di quanto sopra, le holding finanziarie, che non emettono titoli in mercati regolamentati (che quindi non sono obbligate a adottare lo schema di bilancio ordinario) possono optare per lo schema di bilancio abbreviato di cui all’art. 2435-bis c.c.., comprendendo l’anno di comparazione 2020.
Di conseguenza, facendo riferimento ai paragrafi 34, 35 dell’OIC 12, segue la rappresentazione dello schema di bilancio abbreviato nelle parti: Attivo e Passivo e Conto economico
ATTIVO: | 2021 | 2020 |
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | ||
B) Immobilizzazioni
| ||
C) Attivo circolante
| ||
D) Ratei e risconti | ||
TOTALE ATTIVO | XXXXX | XXXXX |
PASSIVO: | 2021 | 2020 |
A) Patrimonio Netto:
| ||
B) Fondi per rischi e oneri | ||
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | ||
D) Debiti | ||
E) Ratei e risconti | ||
TOTALE PASSIVO | XXXXX | XXXXX |
CONTO ECONOMICO | 2021 | 2020 |
A) Valore della produzione | ||
B) Costi della produzione | ||
C) Proventi e oneri finanziari | ||
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie Imposte sul reddito dell'esercizio | ||
Utile (perdita) dell'esercizio | XXXXX | XXXXX |
Dette informazioni, si presentano aggregate, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
Viene rappresentato di seguito un esempio di informativa:
Esempio “Con particolare riferimento a quanto richiesto dall’art. 2427 c.c., si segnala di aver posto in essere nel corso dell’esercizio 2021, operazioni rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato con la società Gamma S.r.l. (società collegata). Nel dettaglio, l’ammontare delle operazioni con parti correlate è risultato pari ad €400.000 a fronte della vendita di un macchinario”. |
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Il recepimento delle modifiche normative fin qui commentate, così come gli emendamenti ai principi contabili che integrano dette modifiche, perseguono senza dubbio la finalità di una maggiore trasparenza del bilancio a favore degli stakeholders in genere, e degli investitori e finanziatori in particolare.
Tuttavia, l’impatto sui bilanci 2021, relativamente al cambiamento da un anno all’altro dello schema di bilancio, è impattante in termini di tempo, di controlli dell’esattezza del documento finale (bilancio e nota integrativa).
Ciò rende auspicabile la proroga del termine di approvazione dei bilanci al 30 giugno 2022.
[1] Cfr. Bilanci societari: le modifiche al Codice civile dalla legge europea - FISCOeTASSE.com
[2] La modifica dell’articolo 2435-ter del Codice civile è la diretta conseguenza della cosiddetta legge europea 2019-2020 con la quale vengono recepite le disposizioni contenute dell’articolo 36, par. 7, della Direttiva 2013/34/UE, (che avrebbero dovuto essere recepite dal 20 luglio 2020).
[3] Dello stesso autore si veda “ Il bilancio delle Holding non finanziarie: quale schema adottare e le implicazioni fiscali” , Fisco e Tasse, 24 maggio 2022, Holding non finanziarie: il bilancio e le implicazioni fiscali - FISCOeTASSE.com
[4] L’OIC 12 riporta a titolo esemplificativo alcune operazioni che possono essere concluse tra parti correlate: acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati); acquisti o vendite di immobili ed altre attività (esempio impianti, macchinari, marchi, brevetti); prestazione od ottenimento di servizi; leasing; trasferimenti per ricerca e sviluppo; trasferimenti a titolo di licenza; trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura); clausole di garanzia o pegno; estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di un’altra parte; retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.
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