Introdotta la prova testimoniale, conciliazione per le liti fino a 50.000 euro, giudice monocratico in primo grado per le liti fino a 3.000 euro: al via la riforma del processo tributario con lo schema di disegno di legge approvato dal Governo il 17 maggio 2022. La parola passa ora la Parlamento.
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Obiettivi. La Riforma della giustizia, uno degli obiettivi cruciali del PNRR, si snoda in alcuni ambiti di intervento prioritari, tra i quali compare la Riforma della giustizia tributaria, il cui intervento si rivolge alla riduzione del numero dei ricorsi in Cassazione e a decisioni più spedite.
Criticità. Il contenzioso tributario, nel medesimo Piano, viene definito come un settore importante per l’impatto che può avere (e che effettivamente ha) sulla fiducia degli operatori economici e, anche nella prospettiva degli investimenti esteri, risente fortemente delle criticità legate ai tempi dell’amministrazione della giustizia. Più in dettaglio, l’analisi viene tripartita in tre ambiti:
Operatività e desiderata. Il Piano ha inteso assicurare un migliore accesso alle fonti giurisprudenziali tramite il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche e la loro completa accessibilità da parte del pubblico. Si tratta di un ambito sul quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha prospettato interventi concreti attraverso un progetto da realizzarsi nell’arco temporale di un triennio. Allo stesso scopo, il Piano aveva ipotizzato di introdurre il rinvio pregiudiziale (in seguito effettivamente recepito nel disegno di legge approvato dal Governo il 17 maggio) per risolvere dubbi interpretativi e, per l’effetto, prevenire la formazione di decisioni difformi dagli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione. Per ciò che afferisce allo smaltimento dell’ingente arretrato presso la Corte di Cassazione, il Piano ha inteso agire mediante strumenti già analizzati, come il rafforzamento delle dotazioni di personale e un intervento, mediante adeguati incentivi economici, segnatamente per il personale ausiliario. Inoltre, al momento dell’adozione del PNRR, risultava in fase di elaborazione una proposta volta ad ampliare l’organico della Sezione tributaria della Corte di Cassazione. Infine, per quanto concerne l’attività dei giudici di merito, come per la giustizia civile, così per quella tributaria, per lo stesso PNRR un ulteriore contributo può derivare dalla revisione dell’istituto della mediazione, in modo da giovare alla riduzione del contenzioso negli anni successivi.
Commissione di studio. Il Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, ha costituito una commissione di studio chiamata a elaborare proposte di interventi organizzativi e normativi per deflazionare e ridurre i tempi di definizione del contenzioso tributario. La commissione si è avvalsa del contributo di qualificati esperti, provenienti da diverse categorie professionali:
Alla commissione era stato richiesto di presentare, entro la deadline del 30 giugno 2021, una relazione contenente proposte e interventi che potessero essere formalizzati in atti del Governo o del Parlamento, aventi a oggetto la struttura e il funzionamento della giustizia tributaria. La relazione finale, di 130 pagine, è stata presentata il 30 giugno 2021.
Il d.d.l. approvato dal Governo il 17 maggio. Facendo tesoro delle indicazioni e dei contenuti della Relazione finale della Commissione di studio, in 4 articoli si è dipanato lo schema di disegno di legge approvato il 17 maggio, recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, e volto alla modifica del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
I punti cardine dell’intervento. Tra le novità (rispetto al d.lgs. n. 545/1992) contenute nel testo:
a) un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
b) l’Ufficio del Massimario nazionale, al fine di garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un’apposita banca dati che consentirà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l’eventuale esito delle controversie;
Timeline. I desiderata cronologici espressi nel PNRR sembrano ampiamente rispettati. Questo stimava una timeline distinta in tre step, fissati entro la fine degli anni:
Il comunicato stampa ANC 16 maggio 2022 e la modifica del testo. “Giudici tributari: esclusione dei commercialisti contraria alle finalità della riforma”, è il titolo del comunicato diffuso sulle colonne del portale dell’ANC poche ore prima della riunione del Governo, convocato per il voto sull’ordine del giorno in tema di giustizia tributaria. Secondo la nota di ANC, lo schema di disegno di legge (votato il giorno dopo la diffusione del comunicato, cioè il 17 maggio), se da un lato evidenzia molti punti sostenuti dall’associazione, dall’altro presenta una criticità su un punto ritenuto “essere altamente discriminatorio, oltre che contradditorio”. L’articolo 4 – bis del testo, volto a modificare il decreto legislativo n. 545/1992, statuisce che per la nomina dei magistrati tributari “al concorso per esami, sono ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza”. L’esclusione dalla possibilità di accesso anche a coloro che sono in possesso di diploma di laurea specifica in materia tributaria (tra cui i commercialisti) ha suscitato perplessità in seno all’associazione, così osservando nel proprio comunicato: “in un ambito tanto delicato e specialistico come il processo tributario, non è pensabile che l’organo giudicante non abbia conoscenze specifiche in tema fiscale, contabile, aziendale”. L’ANC aveva quindi richiesto di rivedere il testo dell’art. 4-bis, ponendo l’accento sull’esclusione dei commercialisti. Sembra infatti che il testo effettivamente licenziato dal Governo contenga una modifica sul punto, variando, rispetto alla bozza già diffusa, il numero di bandi di concorso: non più due bensì tre, aperti a laureati in giurisprudenza o economia, con una quota di riserva del 15% agli attuali onorari, e con abbassamento, da 75 a 67 anni, dell’accesso alle prove.