Il tema dei debiti fuori bilancio è una delle patologie più diffuse negli Enti Locali che si può configurare quale causa principale di pesanti squilibri finanziari da risanare.
Sotto il profilo definitorio, è noto che, i debiti fuori bilancio[1] (‘d.f.b.’) si riferiscono ai debiti contratti dall’ente senza che questo ne avesse programmato una specifica copertura finanziaria[2], ovvero per usare una citazione della Corte dei Conti, si tratta di un’ “obbligazione sorta senza il rispetto delle regole giuridiche contabili “.
Il principio contabile n. 2, dedicato alla “gestione del sistema di bilancio” affronta ed approfondisce la problematica legata ai d.f.b. con riferimento all’’articolo 194 del Tuel (la norma) che ne disciplina l’ambito di applicazione e le procedure di riconoscibilità.
Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri:
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Salvo i casi specifici di debiti sorti a fronte d calamità naturali (nubifragio o terremoto) sicuramente approvati indipendentemente dal non avvenuto stanziamento dei fondi a titolo di copertura finanziaria, la norma precisa la procedura di riconoscimento[3] con apposita delibera del Consiglio comunale[4] .
Detta procedura riguarda i d.f.b.:
L’attuale sistema giuscontabile considera riconoscibili i debiti fuori bilancio derivanti da:
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I debiti fuori bilancio possono essere causa di squilibri finanziari da risanare.
Contabilmente qualsiasi tipologia di debito fuori bilancio è una sopravvenienza passiva, legata ad una carenza a monte, al momento contabile dell’ impegno della spesa.
Per prevenire situazioni di squilibrio, il Consiglio comunale già in sede di deliberazione di bilancio può impegnare tra le spese l’accantonamento di risorse in vista di debiti fuori bilancio o può prevedere accantonamenti a fondi per passività potenziali.
Nei casi in cui l’ente per far fronte al debito fuori bilancio, sia impossibilitato a mantenere, l’equilibrio di fatto dell’assetto finanziario, l’art. 193 , Tuel, “salva guardia degli equilibri di Bilancio” prevede la possibilità di fare ricorso:
È doveroso precisare che, la copertura finanziaria del debito fuori bilancio fino a tre esercizi finanziari in deroga al criterio di imputazione contabile della spesa - D. Lgs 118/2011 - punto 9.1 principio contabile applicato 4/2 - può giustificarsi solo per esigenze di sostenibilità finanziaria.
Per converso, se l’Ente dispone delle risorse, non sussistono esigenze di sostenibilità finanziaria a supporto della rateizzazione, e l’Ente deve assicurare la copertura finanziaria del debito in un unico esercizio[6].
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L’Organo di revisione, ai sensi dell’articolo 239 comma 1, lett. b) n. 6) e comma 1 bis del Tuel, con riferimento al trattamento contabile dei d.f.b., deve esprimere un giudizio di:
Nel rispetto del principio contabile Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, paragrafo 9.1, che definisce il principio di competenza del debito fuori bilancio nell’esercizio in cui il medesimo è riconosciuto, il controllo del revisore si sostanzia, in ordine, nei seguenti momenti:
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A bene vedere, l’esistenza dei c.d. d.f.b., deve attenzionare l’amministrazione dell’ente locale su eventuali carenze organizzative che hanno consentito il verificarsi di situazioni anomale.
A parere di chi scrive, i principi da valutare nel trattamento della fattispecie dei debiti fuori bilancio si devono basare su alcune considerazioni di fondo:
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[1] Cfr. Il Ministero dell’Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio “come un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull’ente (…) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali.
[2] Si tratta di un’obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l’assunzione dell’impegno di spesa previsto dall’art. 191 del Tuel
[3] Ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, paragrafo 9.1., infatti, «l’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto»
[4] Cfr. Il procedimento istruttorio è indicato nell’articolo 194 del TUEL
[5] Al riguardo la Sentenza n. 02/2005 della Corte dei conti, Sez. riun. Regione Sicilia e della successiva sentenza n. 02/2018 della Corte dei conti, Sez. riun. Regione Campania, affermano che” se i debiti derivano da una sentenza esecutiva, l’ente locale può pagare il debito anche prima che il consiglio comunale lo approvi”
[6] Cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG adunanza del 9 ottobre 2018 la Corte dei conti Sezione Autonomie